Appalti

Appalti, il conflitto d'interessi per parentela arriva fino al sesto grado

Si tratta dell'affidamento di un servizio assegnato da un Comune dove il Rup presentava un legame di parentela con uno dei mandanti del Rti aggiudicatario

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di Manuela Sodini

La parentela che rileva ai fini del conflitto di interessi nel codice dei contratti pubblici si estende fino al sesto grado: questa è l'indicazione che emerge dalla delibera Anac n. 63/2023.

Il caso oggetto della delibera prende le mosse da una segnalazione anonima in cui è stato evidenziato un presunto conflitto di interesse in un affidamento di un servizio di progettazione assegnato da un Comune, dove il Rup presentava un legame di parentela con uno dei mandanti del Rti aggiudicatario.

É stato avviato il procedimento di vigilanza nei confronti della stazione appaltante e del Rti aggiudicatario, entrambi hanno presentato osservazioni.

Il Comune stazione appaltante ha affermato che il legame parentale tra il Rup e il mandante del Rti era notorio in ambito locale tanto da non necessitare di alcuna dichiarazione, peraltro la partecipazione al Rti da parte del mandante-parente era esigua (5%), oltre ad evidenziare la carenza di personale comunale tale da rendere difficile la sostituzione del Rup.

La mandataria del Rti aggiudicatario ha invece sostenuto di non essere a conoscenza del legame parentale, ignoto anche agli altri componenti del Rti, e ha evidenziato che l'articolo 7 del Dpr 62/2013 limiterebbe le situazioni di conflitto ai parenti di secondo grado, mentre il Rup e il mandante del Rti sono parenti di quarto grado.

Per Anac le controdeduzioni fornite dalle parti non appaiono sufficienti a escludere la violazione dell'articolo 42 del codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016) sul conflitto di interesse, nella parte in cui il legame parentale non è stato dichiarato (né dal Rup, né dal mandante del Rti aggiudicatario) e non si è dato luogo ad astensione o sostituzione del Rup, né all'esclusione del concorrente.

Nel caso di specie, precisa l'Autorità, il legame parentale non era affatto notorio, in quanto lo stesso mandatario del Rti concorrente ha affermato di non esserne a conoscenza; in ogni caso, la presunta notorietà del legame parentale non esclude l'obbligo dichiarativo.

Quanto alle nozioni di parentela e affinità rilevanti ai fini del conflitto di interesse, l'articolo 42, comma 2, del decreto 50/2016 richiama le ipotesi di astensione di cui all'articolo 7 del Dpr 62/2013 in base al quale «Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi»; a seguire Anac richiama l'articolo 30, comma 8, sempre del codice dei contratti pubblici che rinvia a sua volta alle norme civilistiche, dove l'articolo 77 dispone che «La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati»; mentre in base all'articolo 78 «L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge». Osserva Anac che il codice civile non stabilisce un limite di carattere generale per il vincolo di affinità, a differenza del rapporto di parentela.

Chiarita la distinzione tra affinità e parentela, Anac dice che seppur è nota la prassi di alcune stazioni appaltanti di limitare la rilevanza della parentela, variamente al 2°, 3° o 4° grado, con ciò riflettendo una certa confusione applicativa, sulla base della esposta interpretazione letterale-sistematica delle norme di riferimento, la nozione di parentela rilevante ai sensi dell'articolo 42 del codice dei contratti pubblici include i parenti fino al 6° grado, con un obbligo dichiarativo nel caso in cui il legame sussista.

Quanto all'esiguità del personale della stazione appaltante, Anac ricorda che la questione non è insuperabile potendo la stessa escludere, in extrema ratio, l'operatore economico che determini una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile, nè assume rilievo la circostanza che il mandante ricopra un ruolo marginale nell'ambito della composizione del raggruppamento (5%).

Per Anac l'aggiudicazione dell'affidamento in esame e la sua successiva esecuzione sono stati condotti in violazione dell'articolo 42, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante l'adozione delle opportune iniziative, anche di autotutela.

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