Appalti

Appalti, con la nuova legge delega addio definitivo all'albo dei commissari Anac

Il Ddl cancella l'idea (mai attuata) di creare un elenco di esperti indipendenti. Confermato l'obiettivo di qualificare le stazioni appaltanti

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di Stefano Usai

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 giugno, ha approvato il disegno di legge delega al Governo per la riformulazione/riscrittura del codice dei contratti. Il disegno di legge contiene alcuni spunti di particolare interesse, tra questi, sicuramente, il previsto superamento della (mai avviata) dinamica di scelta dei membri delle commissioni di gara dall'Albo (che avrebbe dovuto essere) a gestione Anac.

Attualmente, è noto, le norme sul tema (artt. 77, comma 3, e l'articolo 78) risultano inapplicabili fino al 30 giugno 2023 come previsto dal Dl 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis). Testualmente, nell'articolo 1 del disegno di legge, comma 2, lett.f) si legge, tra i criteri cornice entro cui il Governo dovrà operare, la previsione del «superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici e rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione».
Previsione, si ritiene, che dovrebbe essere accompagnata dalla totale riscrittura della norma in tema di commissioni di gara (art. 77 del Codice) con una chiara scelta in tema di partecipazione del Rup, sulla questione della incompatibilità e della competenza/esperienza dei commissari. Liberalizzando, inoltre, la possibilità di procedere con la nomina di commissari interni (a prescindere dal fatto che si tratti di appalto sottosoglia), "istituzionalizzando", inoltre, la presidenza delle commissioni in capo al responsabile del servizio o a soggetto da questo delegato. Riscrittura, della norma in parola, assolutamente necessaria alla luce dell'impressionante contenzioso in materia per cui appare quanto meno opportuno fornire certezze alle stazioni appaltanti.

Una spinta verso ulteriori semplificazioni
Nell'ambito di un perimetro definito nel primo comma dell'articolo 1 è prevista, in generale, una delega finalizzata all'adozione «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore» della legge anche «più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate».

Tra le previste semplificazioni se ne "richiede" una «massima» per la disciplina «applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità» (lett. c), art. 1, comma 2). Uno sforzo di semplificazione si esige anche in relazione alla fase della progettazione in materia di opere pubbliche «anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti».
In un quadro che coinvolge anche la riorganizzazione delle attività e della composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Alla volontà di semplificare la fase di progettazione si aggiunge l'indicazione di prevedere (lett. f)) una «significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, alla realizzazione delle opere pubbliche, anche attraverso la piena digitalizzazione e informatizzazione delle stesse procedure».

Previsione, quindi, che al contempo abbraccia sia la fase pubblicistica di assegnazione dell'appalto – che attualmente prevede tempi fortemente contingentati con il decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) con la previsione, in caso di ritardata aggiudicazione e della determinazione di danno erariale, della responsabilità del Rup, sia la fase civilistica.
Fase civilistica di recente considerata dal Dl 77/2021 ed in particolare con l'articolo 50) con la previsione dell'intervento sostitutivo ovvero della (possibile) sostituzione, non solo a richiesta ma anche d'ufficio, del Rup inerte in relazione all'esecuzione (e prima ancora in caso di mancata, nei termini, stipula del contratto) dei contratti finanziati con il Pnrr, Pnc e i fondi strutturali comunitari.

Per la fase pubblicistica si prevede anche l'esigenza di ridurre gli «oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento del corrispettivo e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori effettuati».

Al Governo si richiede anche di intervenire sugli aspetti afferenti la valutazione delle offerte riducendo gli «automatismi nella valutazione (…) , anche in relazione alla verifica delle offerte anomale, e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta».

La specifica, effettivamente, risulta interessante visto il contenzioso in materia, in particolare nel caso dell'utilizzo del minor prezzo nei servizi con intensità di manodopera ma con attività standardizzate.

L'accorpamento delle stazioni appaltanti
Se si registra il superamento della questione dell'albo dei commissari d'altra parte si deve annotare la conferma della volontà del legislatore di ridurre e qualificare le stazioni appaltanti. In questo senso, nella lettera b), art. 2 del disegno di legge, si chiede al Governo la «ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, al fine di conseguirne la loro forte riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse».

Per alimentare questo processo di riduzione/ricalibratura, viene dato mandato per la previsione e «introduzione di forti incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche, e potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti».

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