Appalti Pnrr, obbligo di produrre il rapporto del personale solo con oltre 50 dipendenti dal biennio 2020/2021
L'adempimento riguarda gli operatori che partecipano alle procedure di gara per appalti finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc
L'obbligo di produrre il rapporto sul personale (articolo 47 del Dl 77/2021) riguarda gli operatori economici con oltre 50 dipendenti occupati a partire dal biennio 2020/2021. In questo senso si è espresso il Tar Abruzzo, L'Aquila, con la sentenza n. 75/2023.
La vicenda
La pronuncia risulta di estrema attualità visto che affronta uno dei recenti obblighi "documentali" imposti agli operatori economici che partecipano alle procedure di gara per appalti finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc. La questione attiene all'obbligo della produzione del rapporto sulla situazione del personale come previsto dall'articolo 47, comma 2 del DL 77/2021 convertito con legge 108/2021.
Più nel dettaglio, la norma prevede - a pena di esclusione - che gli operatori economici con oltre 50 dipendenti (come ora previsto dall'articolo 46 del Dlgs 198/2006 modificato dalla legge 162/2021) producano all'atto della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta partecipazione «copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita».
Qualora non avessero provveduto con questo adempimento, gli operatori sono tenuti alla predisposizione e contestuale trasmissione (alla stazione appaltante e alle rappresentanze sindacali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità). La mancata produzione, nonostante l'attivazione del soccorso istruttorio da parte del Rup della stazione appaltante determina – come anche chiarito dall'Anac nel bando tipo n. 1 - esclusione dalla procedura di gara. Nel caso trattato in sentenza la particolarità è determinata dal fatto che il concorrente (poi risultato aggiudicatario) pur dichiarando all'atto della partecipazione alla gara di avere oltre 50 dipendenti occupati – e in quanto tale sarebbe risultato obbligato alla produzione del documento - non allega il documento visto che i dipendenti occupati (nel biennio preso in considerazione dalla norma) risultavano 49.
Il ricorso
La ricorrente, seconda graduata, evidentemente persuasa dalla dichiarazione prodotta in fase di partecipazioni dall'aggiudicataria, ha richiesto alla stazione appaltante (e al giudice) l'annullamento degli atti della procedura visto che l'aggiudicataria, in realtà, doveva essere estromessa per violazione dell'articolo 47.
Il giudice, ricostruito l'impianto normativo e considerando quindi l'articolo 47 e il richiamo in esso contenuto all'articolo 46 del Dlgs 198/2006, ha respinto le censure stante il fatto che l'obbligo documentale, nel caso di appalto finanziato anche solo in parte dai fondi del Pnrr/Pnc coinvolge i soli operatori con oltre 50 dipendenti. Nel caso di specie, il numero dei dipendenti richiesto non è stato raggiunto dall'aggiudicataria nel tempo considerato dal nuovo obbligo documentale che deve tener conto della situazione al 31 dicembre 2021. In questo senso, dispone il decreto 29 marzo 2022, emanato dal Mministero del Lavoro e delle politiche sociali (della cui pubblicazione si è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2022 n. 124, con comunicato 28 maggio 2022), adottato in attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198. L'articolo 5 del decreto citato stabilisce infatti che «Per le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti e che sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, il primo rapporto redatto nei termini di cui al comma 1 fornisce la situazione del personale maschile e femminile riferita al 31 dicembre 2021». E il biennio interessato è quello 202/2021. Nel caso di specie, l'aggiudicataria – nonostante la dichiarazione presentata all'atto della partecipazione – non occupava nel biennio in parola un numero di dipendenti tali da ritenersi obbligata alla produzione del rapporto richiesto dall'articolo 47 del Dl 77/2021.