Personale

Aran, sull'indennità per specifiche responsabilità è escluso il riconoscimento retroattivo

Può essere riconosciuta solo a seguito del formale conferimento dell'incarico al lavoratore

immagine non disponibile

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Al fine di rendere più chiara la lettura sistematica delle previsioni contrattuali concernenti le due tipologie di indennità per specifiche responsabilità esistenti negli enti locali, il contratto 21 maggio 2018 ha inserito all'articolo 70-quinquies un'unica ed esaustiva disciplina dell'istituto.

Rispetto al passato, come si può evincere chiaramente dalla formulazione della previsione contrattuale, non sono stati modificati né i soggetti destinatari delle indennità né le condizioni legittimanti l'erogazione delle stesse né tanto meno il ruolo della contrattazione integrativa a cui compete il compito di definire i criteri generali per la loro attribuzione.

Sono stati, invece, modificati, in aumento, gli importi massimi delle indennità.

L'esercizio di compiti che comportano le specifiche responsabilità deve necessariamente risultare da previo atto formale di conferimento. In alcun modo è possibile far retroagire le condizioni che legittimano l'attribuzione del compenso relativo alla indennità in oggetto.

Questa la conclusione alla quale arriva l'Aran, con il parere CFL138 pubblicato in questi giorni nella banca dati «orientamenti applicativi» rivolto al personale del comparto delle funzioni locali.

I dubbi
Più volte i rilievi dei servizi ispettivi di finanza pubblica (Sifip) della Ragioneria generale dello Stato sui controlli effettuati negli enti locali hanno evidenziato delle irregolarità nell'attribuzione di compensi destinati a remunerare le specifiche responsabilità.

Gli ispettori, facendo propri gli orientamenti applicativi dell'Aran, hanno rimarcato come l'attribuzione dell'indennità in questione deve essere soprattutto un'utile occasione per premiare chi è maggiormente esposto con la propria attività ad una specifica responsabilità. Deve trattarsi, pertanto, di incarichi aventi un certo spessore, con contenuti particolarmente significativi e qualificanti.

Ma il conferimento del predetto incarico di responsabilità deve essere attribuito con un atto formale? Il riconoscimento economico può retroagire rispetto alla data formale dell'affidamento? Questo l'interrogativo posto, da un ente locale, direttamente all'attenzione dell'Aran.

La risposta

I tecnici di Via del Corso, a conferma, peraltro, di un altro parere (CFL85), affermano che l'indennità disciplinata dall'articolo 70-quinquies può essere riconosciuta a ciascun lavoratore solo in presenza del formale ed espresso conferimento allo stesso di uno degli incarichi, che comportano l'assunzione di una qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di risultato, precedentemente a tal fine individuati dal contratto integrativo dell'ente che intende riconoscerla.

Sulla base della richiamata disciplina, pertanto, l'indennità in questione può essere riconosciuta solo a seguito del formale conferimento dell'incarico al lavoratore, cui la medesima indennità sia connessa.

L'Agenzia non ritiene in alcun modo possibile far retroagire le condizioni legittimanti l'attribuzione del compenso relativo alla indennità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©