Arbitrati, la Corte Costituzionale conferma: serve sempre l'autorizzazione preventiva della Pa
La Corte costituzionale conferma un atteggiamento restrittivo nei confronti degli arbitrati negli appalti pubblici. È infatti necessario, secondo la sentenza 58 di ieri, che l’amministrazione aggiudicatrice autorizzi espressamente la procedura arbitrale, qualora intenda risolvere al di fuori delle aule di giustizia le controversie tra ente pubblico e soggetto appaltatore.
Non basta quindi che la clausola compromissoria, che autorizza l’arbitrato, sia presente nel bando o nell’avviso di gara: occorre invece sempre una specifica motivazione dell’organo di governo dell’amministrazione aggiudicatrice, a sostegno dell’inserimento della clausola stessa. La norma esaminata dal giudice delle leggi è del 2012 (articolo 1 comma 25 legge 190), ma nel 2016 è stata inglobata nell’articolo 209 comma 3 del Dlgs 50 (Codice appalti).
In conseguenza, l’ordinanza della Corte riguarda anche le procedure più recenti, che quindi non possono sfociare in un arbitrato se l’organo di governo dell’amministrazione aggiudicatrice non ha autorizzato previamente la clausola compromissoria, cioè l’impegno della parte contraente di rivolgersi ad arbitri per le controversie derivanti dall’esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture e concorsi di progettazione. La Corte sottolinea che una previa autorizzazione all’arbitrato assicura la ponderata valutazione degli interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto, sia per il contenimento dei costi che per la tutela degli interessi pubblici coinvolti.