Arretrati contrattuali, spazi più ampi per il calcolo delle facoltà assunzionali
La stipula definitiva del contratto delle Funzioni locali consente di avere certezza rispetto alle spese di personale da considerare per i vincoli di finanza di pubblica
È tempo di calcoli per determinare le facoltà assunzionali dei Comuni. La stipula definitiva del contratto delle Funzioni locali consente di avere certezza rispetto alle spese di personale da considerare per i vincoli di finanza di pubblica. Gli stanziamenti di bilancio per la corresponsione degli arretrati e la messa a regime delle nuove retribuzioni possono quindi essere definitivamente calcolate per permettere agli enti di programmare le assunzioni per il prossimo anno, che dovranno essere previste all'interno della specifica sezione del Piano integrato di attività e organizzazione.
Per la prima volta, quindi, i Comuni e le Province si cimenteranno con l'impatto dei rinnovi contrattuali per la determinazione dei valori soglia e delle relative possibilità di stanziamento di spese di personale alla luce dell'articolo 33 del Dl 34/2019 e dei decreti ministeriali di attuazione.
L'attuale sistema di contabilità non permette, rispetto al passato, di mantenere le somme degli arretrati contrattuali a residuo e quindi, le stesse, verranno impegnate nell'esercizio di loro corresponsione andando ad aumentare l'aggregato «spesa di personale». In concreto i capitoli di bilancio dell'anno 2022 relativi al personale verranno gonfiati per dare spazio a due dimensioni retributive:
• la messa a regime dei nuovi tabellari, che avverrà dal mese di dicembre;
• il riconoscimento degli arretrati dell'anno 2019, 2020 e 2021, nonché per i mesi da gennaio a novembre 2022.
I bilanci di quest'anno, di fatto, si vengono a trovare sovraccaricati di una spesa di personale talmente elevata che rapportata alle entrate correnti – come vuole il Dl 34/2019 – potrebbe portare gli enti a percentuali così alte da poter in alcuni casi inibire ogni nuova assunzione.
Più volte l'Anci, spinta dalle richieste dei sindaci, ha richiesto un correttivo, che è arrivato con l'articolo 3, comma 4-ter del Dl 36/2022, che ha previsto che a decorrere dall'anno 2022 la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, «riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti», non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui al decreto crescita.
La scelta del legislatore - peraltro coerente con il nuovo sistema di calcolo delle facoltà assunzionali - è stata quella di escludere dai calcoli esclusivamente le somme relative alle annualità precedenti, che per l'anno 2022 significa quelle relative agli arretrati degli anni 2019, 2020 e 2021.
È vero che per l'ente poi ci saranno incrementi di spesa di personale dovuti alla messa a regime delle retribuzioni, ma sotto questo profilo non ci sono deroghe. Lo strumento scelto in questo caso dal legislatore, che troviamo richiamato in ogni decreto ministeriale attuativo del Dl 34/2019, è quello di poter rivedere in futuro, eventualmente, le percentuali dei valori soglia.
Il contratto, quindi, incide nei calcoli solo per gli aumenti a regime delle retribuzioni, senza alcun effetto a seguito della corresponsione degli arretrati di anni precedenti.