Il CommentoFisco e contabilità

Assunzioni, per la Corte dei conti è indispensabile la certificazione dei revisori sulla sostenibilità della spesa

di Ettore Jorio

Un presidio di eccellenza giurisprudenziale. É rintracciabile nella sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede giurisdizionale e in speciale composizione, n. 7/2022/Delc (presidente Pischedda e relatore Pinto su Nt+ Enti locali & edilizia del 3 maggio) . Essa rappresenta infatti, in sede di gravame del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Lazio 2020, uno strumento di rilevante portata.

La valutazione del massimo magistrato contabile riguardava la mancata parziale parifica da parte della Sezione regionale di controllo per il Lazio (decisione 109/2021). Più esattamente, dell'appostazione, tra le poste passive del rendiconto 2020, di costi del personale per oltre 21 milioni, eccedenti il limite del 100% del turn over. Ciò in assenza della certezza degli equilibri prospettici di bilancio, ritenuta tale a causa della mancanza dell'atto di asseverazione dell'organo di revisione regionale sugli equilibri 2020-2022 e 2021-2023. Una condizione appesantita da un bilancio regionale in fase di ripiano di due disavanzi: quello sanitario del 2007 e, di conseguenza, quelli correnti attesa la vigenza di un piano di rientro della durata ventennale, in quanto tale influente sulla gestione della spesa e sulla erogazione dei servizi/prestazioni.

Al di là della trattazione interpretativa del giudizio di parificazione, la sentenza rappresenta una sorta di manuale delle buone pratiche regionali (e non solo) in tema della disciplina riguardante le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, nell'ambito dei vincoli finanziari della spesa relativa. Non solo. Costituisce una sana e coordinata interpretazione delle norme costituzionali riguardanti il coordinamento della finanza pubblica, la salvaguardia dell'equilibrio del bilancio sostanziale e dell'incidenza che assume in ciò la spesa vincolata per il personale. Tutto questo alla luce del mutato regime fondato sulla sostenibilità finanziaria che ha mandato in soffitta quello incentrato sul «budget assunzionale».

Al fine di fornire alla Pa le regole dettate dall'ordinamento per una corretta applicazione delle medesime, per assicurare buone pratiche amministrative, per una ineccepibile applicazione dei criteri costituzionali e per il più generale buon andamento, il massimo giudice contabile ha declinato le condizioni pregiudiziali a che si possa pervenire ad un ampliamento della capacità assunzionale, attraverso l'accesso alla spesa di personale da parte degli enti territoriali.

Due i presupposti: «il primo, di natura statica, è dato dal rispetto di un valore "soglia" nel rapporto tra il complessivo aggregato della spesa di personale contabilizzato nell'ultimo rendiconto approvato e le entrate libere» afferenti ai consuntivi dell'ultimo triennio; «il secondo, di natura dinamica, è rappresentato dalla coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni e della sussistenza dell'equilibrio pluriennale di bilancio "asseverato dall'Organo di revisione"».

Ed è qui che il decisum diventa pietra miliare nel rappresentare le regole funzionali a dare il massimo di certezza nella gestione dei comportamenti che la Pa deve tenere per evitare «fattori potenzialmente perturbanti» dello stato e dell'andamento prospettico dell'indebitamento, nonché di ricaduta negativa sugli esercizi finanziari futuri di potenziali passività. Una preoccupazione, questa, sancita dalla Corte costituzionale per evitare ogni incisione negativa gravante sulle generazioni future.

L'atto di asseverazione, dunque, è considerato un atto solenne e irrinunciabile per la procedibilità, in quanto recante la valutazione tecnica del revisore sulla portata dell'affidamento della scelta del decisore. Ciò sino a caratterizzare la scelta amministrativa come ben fatta, per presunzione iure et de iure, in relazione alla capacità dell'ente di assicurare equilibrio sostanziale del bilancio al lordo della ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato programmata. In quanto tale, l'asseverazione costituisce elemento indefettibile, la cui assenza pregiudicherebbe irrimediabilmente l'assunto, determinandone in suo difetto una precaria efficacia tanto da causarne la nullità.