I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Atti esclusi dal contraddittorio al buio per i tributi locali

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di Stefano Baldoni (*) – Rubrica a cura di Anutel

Il ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato il decreto che stabilisce quali atti sono esclusi dall’obbligo del contraddittorio preventivo, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6-bis della legge 212/2000.

Tra le modifiche introdotte dal decreto attuativo della delega fiscale 219/2023, di modifica dello statuto del contribuente (legge 212/2000), vi è l’introduzione dell’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili avanti alle Corti di giustizia tributaria. Tuttavia, il comma 2 del nuovo articolo 6-bis della legge 212/2000 ha stabilito che sono esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, quelli di pronta liquidazione e gli atti di controllo formale della dichiarazione del contribuente. Rimettendo a un apposito decreto ministeriale la loro individuazione. Decreto che è stato emanato in data 24/04/2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2024.

Il decreto, tuttavia, non fornisce alcuna indicazione specifica per i tributi locali, risultando incentrato solo su quelli erariali. In base a quanto dallo stesso previsto, si definisce automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall’amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, fornendo un elenco degli atti esclusi (ruolo, cartella di pagamento, qualsiasi atto emesso da Agenzia delle entrate riscossione per l’esazione delle entrate alla stessa affidate, atti di accertamento parziale, gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento di alcuni tributi, gli atti di intimazione emessi per decadenza dalle rateizzazioni, gli avvisi di decadenza dalle agevolazioni tributarie eccetera). Non viene specificato nulla, come detto, per i tributi locali. Il decreto definisce atti di pronta liquidazione ogni atto emesso dall’amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione. Sono invece atti di controllo formale della dichiarazione gli atti emessi dall’amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d’imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.

Pur mancando dei riferimenti ai tributi locali, il decreto fornisce una serie di indicazioni che possono essere utili agli enti locali per definire nei propri regolamenti quali siano gli atti da escludere dal contraddittorio, ossia individuare puntualmente gli atti tipici dei tributi locali che possono definirsi automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione.

Così, nell’ambito della prima categoria (atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati) possono includersi gli atti finalizzati alla riscossione dei tributi posti in essere dal comune (es. la formazione del ruolo, le iscrizioni di ipoteca, il fermo amministrativo dei veicoli eccetera), gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione della Tari, relativi a fabbricati i cui dati e destinazione sono direttamente desumibili dalle banche dati in possesso dell’ente, gli atti di intimazione conseguenti alla decadenza da agevolazioni ovvero da rateizzazioni, Possono rientrare nella categoria degli atti di pronta liquidazione, gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti ed i conseguenti solleciti, nonché gli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente versamento della Tari, gli avvisi di accertamento Imu per omesso o insufficiente versamento, sia derivanti dalla liquidazione del tributo conseguente ai dati contenuti nella dichiarazione - si pensi alla liquidazione del tributo dovuto per un’area fabbricabile dichiarata dal contribuente - sia ai dati ricavabili dalle banche dati a disposizione dell’ente che sostituiscono la dichiarazione (ad esempio, la variazioni della rendita catastale, le variazioni di titolarità degli immobili, eccetera). Tra gli atti di controllo formale della dichiarazione possono rientrare gli avvisi di accertamento conseguenti al riscontro della correttezza dei dati dichiarati con appositi documenti; si pensi alla verifica della sussistenza della condizione di inagibilità dell’immobile nell’Imu, mediante verifica della dichiarazione sostitutiva prodotta dal contribuente con apposita documentazione allo stesso richiesta, ovvero della natura di “bene merce” del fabbricato, riscontrata con appositi documenti sempre richiesti al contribuente.

Alla luce del decreto sono soggetti al contraddittorio gli atti non classificabili nelle categorie sopra descritte, come ad esempio, gli avvisi di accertamento Imu relativi all’omessa o all’infedele dichiarazione delle aree edificabili o a fabbricati di categoria D dichiarati al valore contabile (salvo che non siano svolte attività di controllo formale interpellando il contribuente), ovvero gli avvisi di accertamento Tari per omessa/infedele dichiarazione se la base imponibile non è immediatamente individuabile, come accade ad esempio nel caso delle aree scoperte operative. Analogamente sono soggetti al contradditorio gli avvisi conseguenti al disconoscimento di agevolazioni denunciate dal contribuente non derivanti da controlli formali effettuati con richieste indirizzate allo stesso contribuente.

In definitiva, un ruolo centrale in merito potrà essere svolto dai regolamenti comunali, rammentando tuttavia che, in base a quanto stabilito dai commi 1-bis e 1-ter, dell’articolo 1 della legge 212/2000, nella materia del contraddittorio preventivo e nella disciplina dei relativi procedimenti l’ente non può mai prevedere per il contribuente garanzie inferiori a quelle previste dalla legge, ma solo tutele ulteriori.

(*) Vicepresidente Anutel

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Corso FAD 2024: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali

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