Avanzo di amministrazione presunto, nella nota integrativa al preventivo va la quota massima
La nota integrativa al bilancio di previsione deve fornire rappresentazione della quota massima dell'avanzo di amministrazione applicabile da parte degli enti in disavanzo. La novità, introdotta con l'undicesimo decreto correttivo (Dm 1° agosto 2019), si accompagna all' obbligo, in caso di utilizzo di quote presunte del risultato di amministrazione, di allegare al bilancio di previsione gli elenchi a/1, a/2, a/3, che contengono la rappresentazione analitica delle risorse accantonate, vincolate e destinate desunte dall'esercizio precedente. I margini di manovra per gli enti in disavanzo sono definiti dal comma 897 dell'articolo 1 della legge 145/2018 secondo il quale l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata è consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Se l'importo della lettera A) è negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione presunto per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
La nota integrativa dovrà altresì fornire indicazione degli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.
Nessuna novità invece in merito all'obbligo di indicazione dei criteri di valutazione delle previsioni di entrata e uscita e degli accantonamenti per spese potenziali e fondo crediti di dubbia esigibilità. La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Dovranno essere indicati gli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, dovranno poi essere indicate le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi. Completano l'elenco le garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti, gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata e le informazioni sugli enti ed organismi strumentali, anche in riferimento alla quota di capitale posseduta.