Urbanistica

Beni paesaggistici, per apporre il vincolo oltre al valore identitario serve quello «intrinseco»

Immobili e aree sono di rilevante interesse pubblico se costituiscono bellezze naturali o sono luoghi dell'anima

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di Paola Rossi

Il valore identitario non è di per sé sufficiente per assoggettare un immobile o un'area al vincolo di tutela dell'interesse pubblico: così il Tar Lazio, con la sentenza n. 1080/2021. Il vincolo, al centro della decisione, è quello previsto per immobili e aree di notevole interesse pubblico all'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004). La norma, di fatto - fa rilevare il Tar - richiede che sussista lo specifico requisito estetico della "bellezza naturale" dei luoghi . La vicenda riguarda la zona sottoposta a vincolo "vestito" dell'Agro Romano tra la via Laurentina e la via Ardeatina.
Si parla di "vestizione dei vincoli" quando si adotta l'iter di trasformazione dei vincoli paesaggistici "nudi", che individuano solo il perimetro dei luoghi, in vincoli sorretti da obbiettivi, criteri e limiti, da applicare poi in sede di valutazione della compatibilità di eventuali interventi da autorizzare. E tale trasformazione del vincolo va prevista dal Piano paesaggistico, come stabilisce l'articolo 143 del Codice. Il Tar Lazio chiarisce di aver inaugurato la giurisprudenza sul primo "vincolo vestito" costituito dal Dm 25 gennaio 2010, atto con cui è stato avviato un processo di tutela dell'intera Campagna Romana. Ora il caso risolto dal Tar laziale riguardava il ricorso dell'Università della Tuscia cui venivano impedite le attività di aratura profonda o di modifica delle pendenze dei terreni insiti nell'area accademica denominata Orto botanico. L'Università in tale vicenda ha contestato - con successo - contro la posizione del ministero competente, che tale area avesse quelle necessarie specifiche caratteristiche, intrinseche e distintive della Campagna Romana. Il Tar fa rilevare la giurisprudenza formatasi sulla nozione di paesaggio, intesa sia come "forma del territorio" (per il valore identitario attribuito dalle Comunità a paesaggi anche solo "della vita quotidiana"), sia come beni paesaggistici veri e propri tutelati dal Codice, in cui rientrano le "bellezze di natura" a norma dell'articolo 136. Alla luce della nozione di Paesaggio allargata alla bellezze naturali non veniva meno però la necessità di un valore intrinseco del bene oltre a quello identitario dell'area oggetto della lite.

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