Urbanistica

Bonus edilizi: fino a tre cessioni del credito e carcere per il tecnico che assevera il falso

Ok in Cdm. Passa anche la clausola dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro

di M.Fr.

Dopo la maxi frode di oltre 4 miliardi di euro, il governo vara il giro di vite sulle regole per la concessione dei bonus edilizi. Nel decreto cosiddetto antifrodi varato dal consiglio dei ministri venerdì 18 febbraio viene confermato il limite massimo di cessioni del credito fissato a tre volte, con la seconda e terza cessione consentita solamente tra istituti di credito e intermediari finanziari. I crediti d'imposta dei bonus edilizi avranno un codice identificativo univoco. Le cessioni degli sconti fiscali, si legge nel provvedimento, «non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate». A tal fine, viene introdotto il codice che dovrà essere indicato «nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento» che sarà disposto dall'Agenzia delle entrate. Le disposizioni entreranno in vigore dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal primo maggio 2022.

Particolarmente severa la misura che punta a scoraggiare le frodi da parte dei tecnici che devono attestare la congruità delle spese e asseverare il progetto che gode del contributo statale. Il tecnico che produce asseverazioni false o con omissione di informazioni rilevanti sul progetto e attesta il falso sulla congruità delle spese rischia la reclusione da due a cinque anni, oltre a una multa da 50mila a 100mila euro. Se poi il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Passa anche la norma proposta dal ministro del Lavoro Andrea Orlando volta a salvaguardare le condizioni di sicurezza e trasparenza nei cantieri privati finanziati dai bonus fiscali. La norma prevede che la concessione dei bonus edilizi sia subordinata all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Inoltre il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato, si avvale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Inps e delle Casse edili. La disposizione non si applica ai lavori avviati alla data di entrata in vigore del decreto legge.

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