Buoni spesa Covid, spetta direttamente all'ufficio dei servizi sociali l'individuazione della platea dei beneficiari e del contributo
Senza alcun obbligo giuridico di approvazione di atti d'indirizzo da parte della giunta e a prescindere da rigide procedure burocratiche
Per l'erogazione dei buoni spesa previsti dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Protezione Civile) n. 658/2020, emanata per mitigare gli effetti negativi dovuti all'epidemia di Covid 19, per stato di bisogno, l'individuazione della platea dei beneficiari e del relativo contributo, era di diretta competenza dell'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune senza alcun obbligo giuridico di approvazione di atti d'indirizzo da parte della giunta e a prescindere da rigide procedure burocratiche. Con questa motivazione, la Sezione regionale per la Liguria della Corte dei conti, con la sentenza n. 20/2023, ha rigettato la richiesta di danno erariale avanzata dalla Procura contabile che contestava al funzionario comunale la irregolare concessione dei buoni spesa.
I magistrati liguri evidenziano come l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658/2020 prevedeva ulteriori disposizioni di dettaglio, onde rendere più agili le procedure amministrative sottese alla elargizione dei benefici de quibus, e segnatamente quelle sull'inapplicabilità delle sanzioni stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216 e quelle dell'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con riferimento alle spettanze del 2020. Tali deroghe - unitamente a quella relativa all'inapplicabilità delle regole di cui al codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016) - delineano bene l'eccezionalità del momento emergenziale che si viveva e del conseguente, urgente, intervento del Governo in carica per sostenere la popolazione colpita dagli eventi correlati al Covid 19, onde mitigarne l'impatto. Ne doveva comportare conseguentemente, in generale, un necessario snellimento delle procedure amministrative rispetto alle norme più stringenti, dettate in condizioni di normalità, onde realizzare interventi efficaci e tempestivi anche per le procedure attinenti all'individuazione e all'erogazione dei contributi in concreto previsti per far fronte a situazioni di bisogno alimentare in periodo pandemico, ferma restando l'appartenenza alla categoria di soggetti versanti in precarie condizioni economiche familiari e comunque in stato di bisogno.
Con la conseguenza che l'erogazione del beneficio andava effettuata a prescindere da formalità prestabilite, dovendosi evidentemente privilegiare l'aspetto della «solidarietà alimentare» nei confronti della popolazione residente più bisognosa di aiuti, in un contesto, quale quello emergenziale dovuto al Covid 19 che mal si concilierebbe con rigide procedure burocratiche, specialmente laddove si consideri che la platea dei beneficiari era caratterizzata da soggetti, anche stranieri, con scarsa (o alcuna) capacità di leggere e/o di comprendere un testo e/o con un livello di istruzione minimo, se non, addirittura, assente.
Non prescrivendo l'ordinanza della Presidenza del Consiglio, alcun obbligo giuridico di approvazione di atti d'indirizzo da parte della giunta comunale, l'individuazione dei criteri (e il relativo contributo) per la platea dei beneficiari dei sussidi, tra i nuclei familiari, residenti, più esposti agli effetti perniciosi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid 19 e tra quelli in stato di bisogno, senza alcuna procedura vincolante ma dando unicamente priorità a quelli, tra i residenti, che non fossero anche intestatari di alcun altro sostegno economico, era di diretta competenza dell'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune. La normativa di riferimento perciò non prevedeva alcuna particolare formalità procedurale (e non poteva prevederla, atteso lo stato di pandemia e la necessità di dettare norme di tempestiva attuazione) atta ad individuare la platea dei soggetti bisognosi del sussidio de quo né prescriveva specifici criteri, limitandosi a determinare la finalità del sussidio economico e la sussistenza dello stato di bisogno, correlata alla pandemia da Covid 19 e specificando solamente la necessità di dare priorità a coloro che già non fruissero di altre forme di sussidio.