Appalti

Casellario Anac, la natura sanzionatoria dell'annotazione rende perentorio il termine di 180 giorni

La qualificazione sanzionatoria di un provvedimento amministrativo deve essere desunta dagli effetti pregiudizievoli alla sfera giuridica del destinatario

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

La perentorietà del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio dell'Anac è imposta dal principio di effettività del diritto di certezza dei rapporti giuridici e discende dalla natura afflittiva del relativo provvedimento; il tempo ordinatorio dell'agire amministrativo non è applicabile, per la stretta correlazione sussistente tra il rispetto del termine e l'effettività del diritto di difesa, avente protezione costituzionale.
È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5189/2022, che ha riformato il giudizio di primo grado, con cui il Tar ha rigettato l'eccezione di tardività del termine, ritenendolo non perentorio, in quanto le annotazioni "utili" nel casellario Anac costituiscono mero strumento di pubblicità, prive di carattere sanzionatorio.

La vicenda
Una stazione appaltante ha emesso un provvedimento di risoluzione di un contratto di appalto per grave inadempimento dell'aggiudicataria, atto che ha poi trasmesso all'Anac per l'inserimento dell'annotazione nel casellario.
L'operatore economico interessato, conseguentemente, ha proposto ricorso nei confronti dell'Anac per violazione del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento sanzionatorio previsto dal regolamento dell'Autorità.
Pertanto, dalla qualificazione della natura giuridica del termine, se perentorio o ordinatorio, per l'adozione del provvedimento sanzionatorio finale, dipende la fondatezza o meno della censura.

La decisione
I giudici di Palazzo Spada hanno condiviso l'approdo argomentativo del ricorrente.
La natura sanzionatoria di un provvedimento amministrativo deriva dagli effetti pregiudizievoli, che incidono nella sfera giuridica del destinatario: l'annotazione nel casellario Anac, nel caso di specie, pur non determinando l'automatica esclusione e/o interdizione dalle procedure di gara, può contenere, comunque, informazioni rilevanti sotto il profilo dell'immagine e, potenzialmente, in grado di compromettere la fiducia dell'affidabilità professionale dell'operatore, che impediscono di competere efficacemente nel settore economico di appartenenza. Da ciò discende, necessariamente, la perentorietà del termine, al di là di una esplicita previsione legislativa; la natura ordinatoria dei termini procedimentali, se è valida in generale nell'agire amministrativo, non è applicabile ai provvedimenti sanzionatori.
La doverosità della conclusione del procedimento, nei termini indicati dal Regolamento, si giustifica con la necessità di evitare che una dilatazione dei tempi divenga ragione di insicurezza giuridica e di imprevedibilità, in tempi ragionevoli, delle conseguenze dei comportamenti, per gli interessi degli operatori economici coinvolti, esposti a tempo indefinito all'inerzia dell'autorità preposta al procedimento sanzionatorio.
Conseguentemente, è pressante la tempestività e l'esigenza della certezza del diritto a tutela delle posizioni soggettive, attesa la stretta correlazione sussistente tra il rispetto di quel termine e l'effettività del diritto di difesa.
La piena realizzazione dell'effetto dissuasivo della sanzione esige un lasso temporale il più possibile ristretto tra la contestazione della violazione e l'adozione del provvedimento stesso. «Consentire l'adozione del provvedimento finale entro il lungo termine prescrizionale (cinque anni, articolo 28 della legge 689/81), anziché nel rispetto del termine specificamente fissato per l'adozione dell'atto, equivarrebbe ad esporre l'incolpato a un potere sanzionatorio di fronte al cui tardivo esercizio potrebbe essergli difficoltoso approntare in concreto adeguati strumenti di difesa» (Consiglio di Stato, n. 542 del 2013)

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©