Cassa vincolata, perdita di esercizio e entrate escluse dal Fcde: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Utilizzo cassa vincolata
L’utilizzo della cassa vincolata, erogata per una destinazione determinata, è ammesso, in presenza di obbligazioni esigibili e in mancanza di cassa libera, anche per pagare altre spese di investimento. Tale utilizzo deve essere limitato temporalmente ed è accompagnato dall’obbligo di ricostituzione della cassa vincolata entro il 31 dicembre, ovvero entro il più breve termine qualora debbano essere pagate obbligazioni relative all’intervento per il quale sono state erogate le somme confluite nella cassa vincolata. Per le spese di investimento, quindi, l’utilizzo della cassa vincolata non incontra particolari limiti e nell’eventualità, non infrequente, di ritardi nel trasferimento dei finanziamenti annuali o ultrannuali per spese di investimento, l’ente, anche al fine di rispettare la normativa sulla tempestività dei pagamenti, potrà utilizzare l’avanzo libero, se disponibile, e, nell’ipotesi di insufficienza di fondi liberi, la cassa vincolata. Le norme non prescrivono, infatti, che il mandato debba essere riferito alla specifica spesa di investimento oggetto di vincolo; sarebbe, del resto, irragionevole se per pagare spese di investimento autorizzate e finanziate, a fronte di ritardi nei trasferimenti, l’ente locale, pur in presenza di fondi vincolati disponibili, dovesse ricorrere all’anticipazione di tesoreria pagando i relativi interessi per non incorrere in ritardi nei pagamenti, con probabile contenzioso e corresponsione di interessi moratori.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 99/2025
Risultato economico negativo
Quando l’ente registra una perdita di esercizio, «l’Amministrazione è chiamata a fornire un’adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del presidente/sindaco sulle cause che hanno determinato la formazione della perdita, distinguendo i casi in cui il risultato negativo sia stato determinato dall’erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito, erogati per favorire la realizzazione di infrastrutture nel territorio». L’informativa può essere estesa ai risultati economici negativi di esercizi precedenti. Sempre nella relazione, l’amministrazione deve dare notizie sull’eventuale perdita risultante dal conto economico che deve trovare copertura all’interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili, riducendo la voce «Risultati economici di esercizi precedenti» se positiva e, successivamente, le riserve disponibili positive. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita, la parte residuale è rinviata agli esercizi successivi per assicurarne la copertura.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 98/2025
Esclusione entrate da Fondo crediti di dubbia esigibilità
Ai fini della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) la possibilità di non considerare, ai fini degli accantonamenti al Fcde, le entrate accertate per cassa e, tra queste, i crediti relativi alle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione, discende dalla tendenziale coincidenza temporale tra accertamento e riscossione. I principi contabili consentono di tenere conto, ai fini dell’accertamento delle relative entrate, delle riscossioni dei tributi avvenute entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro il termine per la sua approvazione, cioè di imputare all’esercizio appena concluso i relativi accertamenti, pur occorsi all’inizio dell’esercizio successivo. Viceversa, gli eventuali residui attivi, corrispondenti a entrate accertate ma non riscosse, devono essere oggetto di accantonamento al Fcde secondo le regole ordinarie; possono essere esclusi dagli accantonamenti al Fcde solo i residui effettivamente riscossi dopo la conclusione dell’esercizio ma prima dell’approvazione del rendiconto.
Sezione regionale di controllo del Piemonte - Deliberazione n. 67/2025
Monitoraggio trimestrale e relazione al conto annuale, le verifiche del revisore
di Corrado Mancini e Patrizio Battisti - Rubrica a cura di Ancrel