Cessione credito, per gli amministratori di condominio comunicazione alle Entrate entro il 16 marzo
Nella comunicazione va indicato anche se è stata eseguita la cessione al fornitore o lo sconto in fattura
Nonostante la proroga dal 16 marzo 2022 al 7 aprile 2022 della comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (per spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020), non è stata ancora prorogata la scadenza del 16 marzo della comunicazione alle Entrate degli amministratori di condominio.
L’adempimento riguarda anche i condomìni minimi con amministratore o anche senza, se uno o più condòmini cui è stata attribuita la spesa hanno «effettuato la cessione del credito» (in questo caso sarà il condomino ad effettuare la comunicazione).
Nella comunicazione va indicato anche se è stata eseguita la cessione al fornitore o lo «sconto in fattura» (codice 2 delle specifiche tecniche) o se è stata effettuata la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori (codice 1). Ma ad oggi risulta impossibile conoscere con certezza queste informazioni prima di ricevere dalle Entrate l’esito dell’invio della Comunicazione dell’opzione, che dovrà essere inoltrata dall’amministratore o dall’intermediario abilitato entro il 7 aprile 2022. La certezza del trasferimento, peraltro, si avrebbe solo con l’accettazione del credito da parte del cessionario.
Come lo scorso anno, infatti, anche le istruzioni per il 2021 prevedono l’invio dei dati degli interventi agevolati con il superbonus del 110% per i quali il condominio non ha effettuato alcun bonifico «parlante» nell’anno per effetto della cessione del credito da parte di tutti i condòmini ai fornitori o della fruizione del contributo mediante sconto.
Nel campo 27 della Comunicazione alle Entrate per la precompilata, la spesa agevolata va sempre attribuita al condòmino al lordo delle eventuali cessioni o «sconti in fattura» (pertanto, anche nel caso in cui quest’ultimo non l’abbia versata al condominio per effetto della cessione del credito al fornitore o lo «sconto in fattura»), ma per evitare che l’agenzia delle Entrate riporti questa spesa detraibile nella dichiarazione precompilata, in caso di sua cessione a terzi o «sconto in fattura», nella voce 29, relativa al Credito ceduto o contributo mediante sconto, va indicato che è stata effettuata la cessione del credito al fornitore o lo «sconto in fattura» (codice 2 delle specifiche tecniche) e che è stata effettuata la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori (codice 1).
Spesso l’intermediario che invia il modello per la precompilata non è lo stesso che invia la Comunicazione dell’opzione, ma è bene che i dati dei due modelli coincidano.