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Codice della strada, alcoltest valido anche se effettuato in assenza del difensore di fiducia

Va preceduto dall'avviso della facoltà di farsi assistere da un professionista senza che se ne debba attendere l'arrivo

di Pietro Verna

L'accertamento strumentale dello stato di ebbrezza (alcoltest), previsto dall'articolo 186 del codice della strada e disciplinato dall'articolo 379 del Dpr 495/1992 (Regolamento del codice della strada), è un atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, che deve essere preceduto dall'avviso alla persona interessata della facoltà di farsi assistere da un professionista , senza che gli accertatori siano tenuti ad attenderne l'arrivo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione (ordinanza 7 gennaio 2021 n. 28) alla luce dell'articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale: la polizia giudiziaria, nel procedere agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone («atti a sorpresa») avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore.

La Cassazione ha accolto il ricorso proposto da un Comune contro la sentenza con la quale il Tribunale locale aveva ritenuto invalido un alcoltest eseguito in assenza del difensore di fiducia perché «la pattuglia […] avrebbe dovuto attendere un tempo compreso fra 23 e 29 minuti dal rilascio dell'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. »). Arco di tempo che, a dire del collegio, la giurisprudenza di legittimità avrebbe individuato per il fatto che l' articolo 379, comma 2, del regolamento del codice della strada non stabilisce da "quando" decorre l'intervallo fra le prove dell'alcol test («la concentrazione [di alcool] nell'aria alveolare espirata […] dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti»). Tesi che non ha colto nel segno.

La Corte ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'intervallo di «cinque minuti» fra i test deve essere interpretato come unità temporale minima tra l'inizio della prima prova e l'inizio della seconda prova ( Cassazione, Sezione 4, sentenza 21 dicembre 2018 n. 57936) e ha escluso che, una volta dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, si debba attendere un intervallo temporale minimo di 23/29 minuti prima di procedere all'esecuzione dell'alcoltest («non è previsto dalle disposizioni sostanziali e processuali […] né è stato sostenuto nella giurisprudenza di legittimità»). Da qui la riaffermazione dei principi secondo cui:
• i dati forniti dalle misurazioni eseguite in modo irrituale (o da una sola misurazione) possono essere combinati con manifestazioni sintomatiche dello stato di ebbrezza (Cassazione, Sezione 4, sentenze: 7 giugno 2012 n. 27940; 4 giugno 2013 n. 30231 e 26 febbraio 2014 n. 22241);
• il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento, «potendosi ritenere logico sostenere che un lasso di tempo di circa mezz'ora non condizioni la validità del rilevamento mediante alcoltest» ( Cassazione, Sezione 4, sentenza 25 marzo 2014 n. 13999);
• la polizia giudiziaria non ha alcun obbligo di avvertire il difensore indicato dall'indagato, né di procedere alla sospensione delle operazioni fino al momento dell'arrivo del difensore a meno che non si tratti di un tempo limitato, compatibile con l'urgenza dell'atto ( Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 29 gennaio 2016 n. 15453), trattandosi di atto irripetibile (ex multis, Cassazione, Sezione 4, sentenza 16 gennaio 2020 n. 4896);
• l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore «si qualifica come un presupposto necessario della relativa procedura, indipendentemente dall'esito […] e dalle modalità con le quali il test venga concretamente effettuato» (Cassazione, Sezione 4, sentenza 21 novembre 2016 n. 49236 che richiama la sentenza selle Sezioni Unite Penali 29 gennaio 2016, n. 15453). Procedura che nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto in linea con le disposizioni su indicate. Lo ha fatto evidenziando che «l'opponente non ha contestato la circostanza di essere stato ripetutamente avvisato […], avendo fondato l'opposizione sull'assunto che i verbalizzanti avrebbero dovuto attendere l'arrivo del difensore, tesi che la giurisprudenza ha già chiarito essere infondata».

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