Concorsi, annotare il numero dei fogli richiesti dal candidato non viola l'anonimato
La regola non può comportare l'invalidità delle prove ogni volta sussista anche solo l'ipotetica possibilità di riconoscimento
Il principio dell'anonimato delle prove scritte dei concorsi pubblici è il diretto presidio dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della Pa. Tale principio ha perciò valenza generale e incondizionata. Tuttavia - ha chiarito il Consiglio di Stato (sentenza n. 6716/2022) - la regola dell'anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto da comportare l'invalidità delle prove ogni volta sussista anche solo l'ipotetica possibilità di un riconoscimento; se così fosse, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi per esami scritti perché a priori non si può mai escludere la possibilità che un commissario riconosca una particolare modalità di stesura o di scrittura di un candidato; soprattutto quando, come nella vicenda, il concorso sia aperto a candidati di elevato prestigio professionale. È invece necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato.
Il ricorrente evidenziava che ciascuno dei candidati che avevano sostenuto quel concorso aveva usufruito di un numero differente di fogli aggiuntivi, timbrati e siglati per ciascuna prova, annotato in un brogliaccio. Poiché era stato prescritto ai candidati di consegnare tutti i fogli (anche quelli aggiuntivi) in tal modo ottenuti dalla Commissione, inserendoli nella relativa busta contenente l'elaborato scritto, semplicemente consultando il brogliaccio, la Commissione sarebbe stata in grado di conoscere, al momento dell'apertura delle buste dei compiti, ed ancora prima di abbinare a queste il nome del candidato che li aveva redatti, a chi appartenessero gli elaborati contenuti nelle singole buste, con la conseguente violazione dell'anonimato.
Secondo il Consiglio di Stato sul piano della rilevanza delle violazioni delle regole di comportamento della commissione di concorso rilevano solo quelle attività che si presentino effettivamente idonee a minacciare il canone dell'anonimato delle prove. L'annullamento di un elaborato per riconoscibilità dell'autore ne presuppone l'intenzionalità, che va desunta, anche per via indiretta dalla natura in sé dell'elemento riconoscibile e dalla sua suscettività oggettiva di comportare la riferibilità dell'elaborato a un determinato soggetto. Nella vicenda il controllo del numero dei fogli aggiuntivi consegnati e l'annotazione nel brogliaccio (da riscontrare per la corrispondenza con quelli restituiti alla fine della prova) essendo volto a impedire che i candidati potessero portare con sé fogli timbrati e vidimati dalla Commissione (anche questo a garanzia dell'imparzialità della selezione), per il Consiglio di Stato non appare idoneo di per sé a rendere identificabile l'autore di un elaborato. È infatti del tutto ipotetico che tale riscontro possa portare ad una indubitabile identificazione di un candidato, non essendo presumibile conoscere quanti fogli aggiuntivi ciascun concorrente ha chiesto ed ottenuto.