Concorsi, stop allo scorrimento delle graduatorie se la cadenza delle selezioni è «periodica»
Il questo caso l'obbligo di motivare la scelta di indire un nuovo concorso è ridimensionato
Lo scorrimento delle graduatorie di concorso in favore degli idonei costituisce oramai un principio generale. Tuttavia a ben vedere questo schema non può dirsi «rigido» ben potendo essere «addolcito» da esigenze di settore. Il Tar Lazio con la sentenza 2012/2021 ha chiarito che se è vero che l'amministrazione può optare fra lo scorrimento delle graduatorie preesistenti o l'indizione di un nuovo concorso, comunque la scelta non può definirsi «libera» poiché vanno tenute presenti le ipotesi in cui l'indizione di una nuova procedura sia legata alla necessaria periodicità dei reclutamenti. In questo caso è anche ridimensionato l'obbligo di motivare la scelta di indire un nuovo concorso al posto dello scorrimento; persino qualora la distanza dalla precedente selezione sia molto breve e il profilo professionale ricercato sia lo stesso.
Le tesi pro nuovo concorso
Un primo orientamento sostiene che l'indizione di un nuovo concorso anche in presenza di graduatorie valide ed efficaci costituisca sempre la regola, ritenuta di diretta derivazione costituzionale, e pertanto non necessitante di alcuna speciale motivazione. Secondo una «variante» della prima impostazione, la determinazione riguardante l'indizione di un nuovo concorso non solo non richiederebbe alcuna motivazione, ma costituirebbe una tipica scelta di «merito amministrativo», e come tale insindacabile salvo vizi macroscopici.
Le tesi pro scorrimento degli idonei
La tesi opposta, emersa più recentemente, ritiene al contrario che anche la determinazione di indizione di un nuovo concorso, al pari di tutti gli atti amministrativi costituenti l'esito di una scelta fra più alternative, debba essere adeguatamente motivata con riguardo agli interessi dei candidati idonei. Un ulteriore sviluppo di questa corrente interpretativa è nel senso che l'utilizzazione delle graduatorie vigenti costituisca ormai la regola ordinaria di reclutamento del personale, non necessitante di apposita ed esplicita giustificazione, mentre l'indizione del nuovo concorso rappresenti l'eccezione; pertanto l'obbligo di esporre una (approfondita) motivazione sussiste soltanto qualora l'amministrazione abbia deciso di indire una nuova procedura concorsuale. In questo ambito è poi affiorata un'opinione ancor più radicale, secondo cui non solo vi sarebbe una preferenza assoluta per lo scorrimento rispetto all'indizione di nuovo concorso, ma una volta verificatasi la vacanza del posto, l'amministrazione sarebbe sempre «incondizionatamente vincolata» a coprirlo utilizzando la graduatoria efficace.
La soluzione «temperata»
La precedente tesi ancorché oggi maggioritaria va comunque stemperata in considerazione delle disposizioni legislative che impongono una cadenza periodica delle procedure concorsuali, tipica di determinati settori del personale pubblico. Dal che al ricorrere di queste circostanze, sussiste un dovere primario per l'amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva. Fra le ipotesi di questo genere, rientra anzitutto l'esigenza di «stabilizzare» il personale precario in attuazione delle regole speciali in materia. L'indizione di una nuova procedura concorsuale può essere poi giustificata anche dall'intervenuta modifica «sostanziale» della disciplina applicabile alla stessa con particolare riguardo alle prove di esame e ai requisiti di partecipazione. Una ulteriore ipotesi che infine può giustificare l'indizione di un nuovo concorso è quella in cui si vuole attribuire risalto a un «preciso aspetto» del profilo professionale (nuovamente) ricercato.