Condono, in caso di rinuncia il Comune deve rimborsare gli oneri concessori
Lo precisa il Tar Lazio accogliendo il ricorso presentato da una società immobiliare
Le somme versate a titolo di oneri concessori vanno restituire in caso di rinuncia all'istanza di condono. È quanto disposto dal Tar del Lazio con la sentenza 3614/2023 con cui ha accolto il ricorso di un'impresa contro Roma Capitale. Tutto è iniziato, come ricostruiscono i giudici del Tar, quando l'azienda che ha fatto ricorso ha presenta istanza di condono edilizio per un cambio di destinazione d'uso di un immobile di proprietà. Per portare avanti la pratica l'azienda aveva anche versato gli oneri concessori. Successivamente l'edificio era stato inglobato in un intervento edilizio più ampio comportante anch'esso il cambio di destinazione d'uso della porzione di immobile.
«La stessa Amministrazione - si legge le dispositivo -aveva posto come condizione del rilascio del permesso di costruire la rinuncia all'istanza di condono che evidentemente interferiva con il procedimento in corso». Per portare avanti la pratica la società «aveva versato gli oneri di concessione in relazione al permesso di costruire che inglobava anche il cambio di destinazione d'uso dell'immobile oggetto dell'istanza di condono». Quindi la rinuncia alla richiesta di condono e, contestuale, richiesta di restituzione delle somme versate relative alla prima richiesta.
Istanza respinta dall'amministrazione pubblica. Per Roma Capitale gli oneri erano da incamerare e non da restituire. I giudici guardando al caso in specie, sottolineano che «l'istanza di condono è semplicemente confluita nella richiesta di permesso di costruire in quanto l'immobile in questione rientrava in un'area più ampia oggetto della richiesta del titolo edilizio e, pertanto, la ricorrente ha versato gli oneri concessori parametrandoli sul nuovo intervento che ricomprendeva anche quello inizialmente oggetto dell'istanza di condono con la conseguenza che, laddove l'Amministrazione non restituisse le somme versate in relazione all'istanza di condono, la ricorrente avrebbe pagato due volte i medesimi oneri concessori con ingiustificato arricchimento dell'Amministrazione ai suoi danni». .