Condono edilizio, silenzio assenso solo con tutti i requisiti (pagamenti inclusi)
Il Consiglio di Stato ricorda come «il titolo si formi <i>per silentium</i> solo laddove la domanda di presentata sia connotata dai requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta»
La domanda di condono edilizio, ai sensi della legge 27 del 1985 «deve intendersi accolta se, sussistenti i presupposti legittimanti l’intervento e decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della stessa, la parte interessata provveda, altresì, al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio». Lo ha ricordato il Consiglio di Stato nella recente pronuncia con la quale ha respinto l’appello di un residente in un comune pugliese, che si era visto respingere...