Congedo per cure ai lavoratori invalidi, conteggiati anche i giorni festivi nel caso di fruizione continuativa
Secondo le stesse regole che disciplinano le assenze dovute a un periodo di malattia ordinaria
In mancanza di una diversa previsione contrattuale, i giorni festivi che ricadono all'interno del periodo di congedo straordinario per cure riservato ai lavoratori invalidi civili (articolo 7 del Dlgs 119/2011), devono essere conteggiati con le stesse regole che disciplinano le assenze dovute a un periodo di malattia ordinaria. Pertanto, nel caso di un dipendente che ha chiesto di fruire di trenta giorni consecutivi di congedo, sono conteggiate anche giornate del sabato e della domenica.
Sono queste le precisazioni fornite dal dicastero guidato da Paolo Zangrillo con il parere DFP 0012173-P-07/02/2022, pubblicato in questi giorni all'interno della sezione «Banca dati dei pareri», inaugurata a fine dicembre scorso, sulla piattaforma «lavoropubblico.gov.it».
Il vigente ordinamento prevede il riconoscimento, in capo ai soggetti affetti da particolari tipologie di invalidità, di alcuni benefici finalizzati a consentire la cura delle patologie che li affliggono.
In tale contesto si collocano a favore dei dipendenti, sia pubblici che privati, specifiche discipline che sanciscono il diritto ad assentarsi dal lavoro per fruire di prestazioni curative o riabilitative in grado di ridurre, per quanto possibile, il dolore e il disagio conseguenti alla disabilità sofferta mantenendo, nel contempo, tutte le prerogative (trattamento economico, conservazione del posto di lavoro, diritto alle ferie, ecc) previste dalla contrattazione collettiva e dalle leggi in materia di rapporto di lavoro
Il Dlgs 119/2011, riconosce, all'articolo 7, il diritto dei lavoratori, mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, di fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni, sempreché le cure siano connesse all'infermità invalidante riconosciuta. Infatti, è onere dell'interessato presentare sia la richiesta del medico convenzionato con il Ssn o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità di effettuare determinate cure correlate all'invalidità riconosciuta, e sia di documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle stesse.
La disposizione in argomento chiarisce, altresì, che durante il suddetto periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento secondo il regime economico delle assenze per malattia e che tale periodo non è computabile nel periodo di comporto individuato dai contratti nazionali di lavoro.
Se il congedo straordinario viene fruito in modalità continuativa o frazionata, i giorni festivi o non lavorativi, ricadenti nel periodo di fruizione, vengono computati come giorni di congedo?
Per i tecnici di palazzo Vidoni, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, i giorni festivi che ricadono all'interno del periodo di congedo devono essere conteggiati con le stesse regole che disciplinano le assenze dovute ad un periodo di malattia ordinaria.