Consolidato, necessario omogeneizzare i criteri di valutazione utilizzati
L'utilizzo di criteri difformi è ammesso per una rappresentazione veritiera e corretta ma va dichiarato
Se il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica è lo strumento preordinato a dare piena evidenza alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente e della complessiva attività svolta attraverso le proprie articolazioni organizzative, il perseguimento di queste finalità non può prescindere dalla qualità dei dati contabili aggregati.
All'interno degli schemi di bilancio consolidato potrebbero figurare, nella stessa voce, saldi di bilancio valutati in modo eterogeneo data la pluralità di bilanci da aggregare, che spesso fanno riferimento a principi contabili differenti, con la conseguente necessità di rendere omogenei i criteri di valutazione utilizzati.
Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dall'applicazione del Dlgs 118/2011, mentre per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta mediante specifiche direttive di consolidamento adottate nell'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dalla capogruppo nei confronti dei propri enti e società.
Nei casi in cui i principi contabili adottati nei bilanci della società capogruppo e degli organismi consolidati, pur essendo corretti, non siano omogenei tra loro, l'omogeneità deve in prima istanza essere effettuata nei bilanci d'esercizio dei singoli soggetti consolidati, nei limiti in cui essa non può essere così attuata, può essere ottenuta apportando in sede di consolidamento opportune rettifiche per allineare i principi contabili dei membri del gruppo a quelli adottati dalla capogruppo.
Attraverso le direttive di consolidamento la capogruppo deve richiedere, agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo, di adeguare i principi di redazione del bilancio a quelli adottati dalla capogruppo, e laddove questo non sia possibile, di fornire le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili previsti dal Dlgs 118/2011, se non presenti nella nota integrativa, e comunque dovrà essere richiesta la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al Dlgs 118/2011.
Ad esempio, può essere necessario ottenere le corrette informazioni per procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti, oppure per la rideterminazione del valore delle rimanenze con passaggio dal Lifo al Fifo o ad altro criterio di valutazione, e ancora per la rappresentazione dei contratti di leasing finanziario come stabilito dal principio contabile 4/2 punto 3.25, o per la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.
In questo senso il principio contabile 4/4 allegato al Dlgs 118/2011 dispone un coinvolgimento dinamico dei componenti del gruppo affermando che il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società eccetera, che vengono di fatto assimilate a settori operativi del gruppo amministrazione pubblica dell'ente locale le quali devono, seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il principio contabile e collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.
É accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili è altresì accettabile se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.