La Consulta salva la legge pugliese per le varianti Suap
Inammissibile la questione di legittimità costituzionale sugli ampliamenti di insediamenti produttivi presentati in variante allo strumento urbanistico comunale
É inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo contro la legge n. 3/2022, articolo 10 della Regione Puglia sugli ampliamenti di insediamenti produttivi presentati in variante allo strumento urbanistico comunale in base all'articolo 8 del Dpr 160/10. Ne deriva che l'ampliamento dell'opificio può essere approvato dal Comune in consiglio seguendo la procedura derogatoria di competenza del Suap in base all'articolo 8 del Dpr 160/2010 e alla deliberazione di giunta regionale n. 2332/2018 (poi sostituita dalla Dgr n. 1631/2022), previa verifica dei presupposti richiesti e, in primis, del Dm 1444/1968, oltre qualsiasi limite percentuale predefinito rispetto alla volumetria e superficie coperta esistente. Superata così la precedente regolamentazione regionale (Dgr 2332/2018) che vincolava l'ampliamento entro il limite del 100% dell'esistente.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 59/2023, salva la legge pugliese in tema di Suap, che si allinea all'articolo 8 del Dpr 160/10 (secondo cui «Nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. ... e alle norme di altre Regioni che sul tema avevano eliminato ogni limite percentuale predefinito agli ampliamenti di capannone in variante al PRG») e alle norme omologhe di altre Regioni che non prevedono limiti predefiniti agli ampliamenti di capannoni in variante al Piano Regolatore Generale.
Sempre in tema di procedura urbanistica derogatoria per gli opifici, si era già espressa la stessa Consulta con sentenza n. 240/2022 che, invece, aveva dichiarato incostituzionale (fra gli altri motivi, per contrasto con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, in ordine alla violazione dei principi fondamentali in tema di governo del territorio contenuti nel Dm 1444/68) la precedente legge pugliese n. 39/2021- articolo 4, apparentemente simile ma dal tenore differente e più estensivo. Tale norma infatti prevedeva che:
1) gli ampliamenti in variante urbanistica non erano soggetti ad alcuna limitazione di volume e superficie coperta e volume (comma 1);
2) gli ampliamenti fino al 20% dell'esistente non costituivano variante urbanistica ma erano assentibili con semplice permesso di costruire (comma 2).
La Regione Puglia, dopo la prima pronuncia di incostituzionalità, era corsa ai ripari varando, appunto, la legge regionale 3/2022 - articolo 10.
Per effetto della nuova norma, uscita indenne dallo scrutinio della Corte costituzionale:
a) sarà considerata comunque variante urbanistica, da approvarsi ai sensi dell'articolo 8 del Dpr 160/2010 previa conferenza di servizi indetta dal Suap con la partecipazione dei vari enti/uffici a vario titolo coinvolti (in primis la Regione) e deliberazione di Consiglio Comunale, qualsiasi ampliamento di volumetria o superficie coperta di insediamenti preesistenti oltre gli indici massimi ammessi dal Prg (e non come prima solo quelli oltre il 20%);
b) per ampliamento dell'attività produttiva richiesto dalla ditta in variante si intende ogni aumento di superficie e di volume, senza che rilevi la percentuale dello stesso aumento. In tal caso, gli enti competenti saranno tenuti comunque a valutare in conferenza di servizi il progetto derogatorio in relazione agli standard da osservare in base al Dm 1444/68 e all'interesse generale all'ordinato sviluppo del territorio, senza necessità della previa verifica dell'assenza o insufficienza di aree idonee nello strumento urbanistico comunale.