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Contabilità e tesoreria, nuove semplificazioni per i piccoli enti

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Con la legge di conversione del decreto legge 124/2019 sono in arrivo importanti semplificazione per i piccoli Comuni.

Contabilità economico-patrimoniale
Il comma 2-ter dell'articolo 57 del decreto fiscale rende facoltativa la redazione della contabilità economico-patrimoniale dei piccoli Comuni. Viene infatti modificato l'articolo 232 del Tuel, rendendo facoltativa la contabilità economico patrimoniale negli enti fino a 5.000 abitanti. Nessun ente sarà escluso da tale facoltà, esercitabile anche da coloro che, negli scorsi anni, avevano regolarmente avviato la nuova contabilità economico patrimoniale. La rendicontazione finanziaria non sarà comunque sufficiente a garantire la piena legittimità degli atti consuntivi, in quanto dovrà essere allegata una situazione patrimoniale non ben specificata dal nuovo articolo 232. Potrebbe essere utilizzato lo schema semplificato già previsto dal decreto del Mef 11 novembre 2019 e riportato in allegato A al citato decreto?
Ricordiamo che il decreto dettava le regole per la corretta redazione di una situazione patrimoniale, mettendo in evidenza che l'aspetto più complesso di una contabilità economico-patrimoniale è certamente rappresentato dalla corretta tenuta degli inventari. Non a caso, quindi, il decreto aveva previsto la compilazione di una scheda che mettesse in correlazione le registrazioni inventariali dei beni materiali e immateriali con la contabilità finanziaria dell'ente e che garantisse la corretta riclassificazione secondo le norme del Dlgs 118/2011. La scheda si compone delle seguenti colonne:
• Colonna A «Livelli»: Indica il livello del Piano dei Conti. Il livello di massimo dettaglio è il VII livello e solo in corrispondenza di tale livello sono presenti celle editabili;
• Colonna B «Codice»: Indica il codice del Piano dei Conti Patrimoniale;
• Colonna C «Descrizione della voce» del Piano dei Conti Patrimoniale;
• Colonna D «Valore di inventario»: (editabile) I dati devono essere inseriti solo nelle celle in giallo, nelle altre sono state inserite formule di calcolo totali e sono protette da scrittura;
• Il dato da inserire corrisponde al valore originario del bene: ovvero al costo di acquisto o eventualmente al valore del bene rivalutato secondo le norme della contabilità armonizzata;
• Colonna E «Importo ammortizzato»: (editabile) Il dato corrisponde al fondo di ammortamento del immobile, ovvero all'importo del bene consumato dall'acquisto fino ad oggi;
• Colonna F «Importo da iscrivere nella situazione patrimoniale» Questa colonna è interamente calcolata: è pari alla differenza fra la col. D e la col. F e produce il valore reale ed attuale del bene. Tale importo va riportato nello Stato Patrimoniale Attivo;
• «Raccordo con stato patrimoniale» Le successive colonne sono puramente informative ed indicano la codifica della riga dello Stato Patrimoniale Attivo ove la riga verrà sommata;
• «Fondo di ammortamento» Scendendo nella parte più bassa del prospetto dove il Piano dei Conti cambia il codice di primo livello e passa da 1 (Attivo) a 2 (Passivo) vengono totalizzati, in base ai valori precedentemente inseriti, i valori del fondo ammortamento.
In attesa che vengano forniti i necessari approfondimenti, gli enti che vorranno utilizzare la facoltà dovranno comunque lavorare sodo per completare tutte le attività necessarie a garantire una corretta tenuta degli inventari, garantendo la rilevazione fisica, la classificazione e la valorizzazione dei propri beni materiali e immateriali, in attesa che vengano definitivamente approvati i nuovi principi contabili europei (Epsas) che detteranno le regole per la contabilizzazione delle operazioni di gestione degli enti pubblici.

Gestione della tesoreria
Un'altra semplificazione in cui il legislatore sta investendo risorse riguarda l'affidamento della gestione del servizio tesoreria a Poste italiane. Con l'articolo 42 della legge di conversione del decreto fiscale 124/2019, che ha integrato l'articolo 9, comma 3, lettera b), della legge 158/2017, è stato previsto che anche le unioni di Comuni o di gruppi di Comuni in convenzione (formati da enti inferiori ai 5.000 abitanti) possano affidare direttamente la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa. Si ricorda che l'Antitrust aveva sostenuto che si potesse prescindere dalla gara per la scelta del contraente solo per «particolari esigenze oggettive» che rimangono, però, sempre eccezionali, rispetto al principio generale dell' affidamento del servizio di tesoreria attraverso gara e, pertanto, deve essere oggettivamente circoscritto ai soli 'piccoli comuni.

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