Contrattazione decentrata, gestione economale e consegnatari: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Parere revisore su contrattazione decentrata
La giurisprudenza (condividendo la posizione dell’Aran) ha evidenziato come l’organo di direzione politica che, trascorsi i giorni previsti dal contratto collettivo, autorizzi la sottoscrizione del contratto integrativo in mancanza della certificazione dell’organo di controllo, si assume la responsabilità del rispetto dei vincoli di competenza o di carattere economico - finanziario stabiliti dalla legge. Al di fuori di questa particolare ipotesi (silenzio dell’organo di revisione protratto per quindici giorni) «non è pertanto possibile sottoscrivere ed applicare il contratto integrativo privo di certificazione in quanto non ancora rilasciata».
Sezione regionale di controllo della Lombardia – Deliberazione n. 222/2023
Gestione economale
La parifica del conto, condizione di procedibilità del conto giudiziale, assolve ad una funzione di verifica amministrativa e non giudiziale del conto medesimo, con particolare riguardo alla concordanza delle scritture dell’agente contabile con quelle dell’amministrazione. La funzione indispensabile della parifica non preclude l’esame giudiziale del conto, in cui l’agente contabile, nel caso in esame l’economo, è tenuto a provare di avere avuto una sana gestione delle risorse allo stesso anticipate dall’ente per il pagamento di determinate spese e, quindi, di poter essere discaricato da ogni addebito. Inoltre, la diligenza professionale richiesta per disimpegnare le funzioni economali appare qualificata, e, pertanto, l’economo non può invocare l’attenuazione dell’elemento soggettivo della responsabilità deducendo la scusabilità degli eventuali errori commessi nella gestione economale a causa del disimpegno di notevoli incombenze, anche impreviste e/o imprevedibili.
Sezione giurisdizionale regionale della Calabria – Sentenza n. 172/2023
Consegnatari dei beni
Esclusivamente i consegnatari per debito di “custodia” (agenti contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale mentre non vi sono tenuti i consegnatari per debito di “vigilanza” (agenti amministrativi). Al riguardo, si precisa che il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro e/o di materie, e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino; di conseguenza è «l’esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della “gestione contabile» e il relativo risultato a saldo, cioè di giustificare il debito o il credito dell’agente contabile come risultato delle operazioni di “gestione” da lui compiute, che impone allo stesso la presentazione del conto giudiziale, in esito al quale la Corte dei conti provvede al “discarico” o all’addebito”, configurandosi, così, un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in “deposito”. Diversamente il debito di vigilanza fa riferimento al soggetto che ha la funzione di sorvegliare il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché nelle ipotesi di gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso. Si parla, in quest’ultimo caso, di “agente amministrativo” tenuto alla definizione del conto amministrativo. In definitiva, sussiste l’obbligo di custodia quando “i beni di proprietà dell’ente non sono stati dati in uso ai dipendenti dell’amministrazione o a soggetti terzi ma si trovano nella materiale disponibilità del soggetto incaricato, tenuto a compiere un’attività tesa alla conservazione degli stessi, per lo svolgimento di attività di servizio o comunque connesse all’espletamento delle funzioni istituzionali”; ricorre, invece, l’obbligo di vigilanza ogni qualvolta “i beni, previamente inventariati, siano “messi in uso”, mediante la materiale consegna agli utilizzatori, per lo svolgimento dell’attività di servizio e i beni di nuova introduzione siano acquistati dall’ente nei limiti strettamente necessari alle esigenze di funzionamento dei singoli uffici».
Sezione giurisdizionale regionale della Campania – Sentenza n. 564/2023