Contratti continuativi di cooperazione, il Consiglio di Stato spiega la differenza rispetto ai subappalti
Bocciato il ricorso di un concorrente: in questo caso si tratta di prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale del contratto rese in favore dell’appaltatore e non della stazione appaltante
I contratti continuativi di cooperazione, di servizio o fornitura (art. 119, co. 3, lett. d) del Dlgs 36/2023) rispetto al subappalto, hanno ad oggetto prestazioni secondarie o accessorie dirette agli affidatari, perciò l’attività dev’essere resa a favore dell’appaltatore e non direttamente della stazione appaltante. L’iscrizione alla white list della prefettura, pertanto, non ricadendo nelle attività principali dell’appalto, non può essere richiesta all’operatore economico aggiudicatario essendo...