Personale

Contratto, possibile superare il tetto massimo della retribuzione di posizione per le elevate qualificazioni in utilizzo congiunto

Introdotto un meccanismo di «cooperazione istituzionale» nel riparto degli oneri tra gli enti da definire nella convenzione

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali sottoscritto lo scorso 16 novembre, nel dare concreta attuazione al processo di innovazione del sistema di classificazione professionale degli enti locali, ha reso necessario un restyling della disciplina degli incarichi di posizione organizzativa che già nella tornata contrattuale relativa al triennio 2016/2018 era stata oggetto di un importante intervento manutentivo.

Nel nuovo modello gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), che hanno preso il posto degli incarichi di posizione organizzativa previsti nel precedente sistema di classificazione, particolare attenzione è stata posta all'utilizzo parziale del personale presso altro ente e ai servizi in convenzione.

Il contratto del 21 maggio 2018, al fine di riconoscere il giusto ristoro alla maggiore gravosità connessa alla titolarità di due posizioni organizzative e lo svolgimento delle prestazioni in diverse sedi di lavoro, ha dettato una specifica disciplina (articolo 17, comma 6) che si può così sintetizzare:
• l'ente di appartenenza continua a corrispondere la retribuzione di posizione e quella di risultato secondo i criteri dallo stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
• l'Unione, l'ente o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo congiunto del dipendente corrispondono le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa. Poi, l'ente utilizzatore può altresì corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita di importo non superiore al 30% della stessa, con oneri a proprio carico.

Il meccanismo introdotto non ha però avuto l'appeal desiderato nell'incentivare tali forme di utilizzo parziale del personale. La ragione risiede nel fatto che i soggetti interessati con il contratto del 22 gennaio 2004 potevano ottenere, accollandosi il peso di lavorare su più enti, una retribuzione di posizione massima superiore (16.000 euro annui) a fronte di quella normalmente riconosciuta (12.911,42 euro annui).

Con il nuovo sistema, pertanto, il limite massimo complessivo, percepito dal singolo dipendente titolare dei due rapporti, pari a 16.000 euro annui lordi di cui all'articolo 15, comma 2 del contratto del 21 maggio 2018 non poteva essere superato.

Il nuovo contratto ha cercato di risolvere queste criticità.

L'articolo 23, comma 5, terzo alinea ha infatti stabilito che, al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, «anche in eccedenza» al limite massimo dei 18.000 euro annui lordi previsto per gli incarichi di EQ.

La disposizione introduce un meccanismo di «cooperazione istituzionale» nel riparto degli oneri tra gli enti (quello di provenienza e quello di utilizzo) da definire nella convenzione.

Elemento di forte criticità, per il quale si auspica a breve un chiarimento da parte dell'Aran, è la parte della disposizione in cui si stabilisce che «tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'articolo 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziate presso ciascun ente».

Non si comprende la scelta negoziale di far transitare dal fondo delle risorse decentrate costi che trovano la loro copertura nello stanziato in bilancio per gli incarichi di EQ. E poi in che modo tali somme dovrebbero essere esposte nei fondi? In quale voce dell'utilizzo?

Probabilmente le parti "intendevano" fare riferimento al limite del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 visto che le retribuzioni di posizione e di risultato sono finanziate da stanziamenti di bilancio. Per ora, quindi, rimane, un rebus che, si spera, venga risolto a breve per mettere in condizione gli enti di operare con maggiore serenità.

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