Fisco e contabilità

Corte conti, negli enti obbligo di equilibrio anche patrimoniale

Il fatto che la contabilità economico-patrimoniale sia redatta a fini conoscitivi non ne sminuisce il valore

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di Corrado Mancini

L'ente deve perseguire, oltre all'equilibrio finanziario, anche quello economico e patrimoniale. In questo senso la sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 74/2021, in sede istruttoria, avendo rilevato che i conti economici degli esercizi 2017 e 2018, di un Comune, registravano perdite d'esercizio, lo ha ammonito circa la necessità di perseguire oltre all'equilibrio finanziario anche quello economico e patrimoniale.

Il monito della Corte risulta di interesse e attualità data sia l'imminente scadenza dell'approvazione dei rendiconti sia, spesso, la scarsa attenzione che viene posta alla rendicontazione economico-patrimoniale per il fatto che la stessa è redatta a fini conoscitivi.

Al riguardo la Corte rileva che gli enti soggetti alla disciplina del Dlgs 118/2011, pur nel contesto della contabilità armonizzata, che prevede l'adozione delle scritture economico-patrimoniali a fini conoscitivi (articolo 2 del Dlgs 118/2011 e articolo 151, comma 4, del Tuel), devono perseguire l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale, come stabilito dal principio generale n. 15 dell'allegato 1 al Dlgs 118/2011. In effetti questo principio evidenzia come «Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione». E prosegue: «Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico».

Il fatto che la contabilità economico-patrimoniale sia redatta a fini conoscitivi non significa che le informazioni desunte dalla stessa assumano minor valore rispetto a quelle dalla contabilità finanziaria e non esime il consiglio comunale o la giunta dall'adottare le necessarie iniziative volte al riequilibrio di eventuali deficit economici o patrimoniali. Infatti il Dm 17 maggio 2017 dispone, con riferimento a un eventuale deficit patrimoniale ma, applicabile anche nel caso di deficit economico, che «…proprio la funzione conoscitiva della contabilità economico patrimoniale impone al consiglio e alla giunta di valutare con attenzione le cause di tale grave criticità, per verificare se le azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, garantiscono anche la formazione di risultati economici, in grado, in tempi ragionevoli, di ripianare il deficit patrimoniale. Altrimenti, l'ente è tenuto ad assumere le iniziative necessarie per riequilibrare la propria situazione patrimoniale, e per fronteggiare tempestivamente le proprie passività».

Se a tutto ciò si aggiunge che, con legge costituzionale n. 1 del 2012, riformando l'articolo 81, il legislatore ha trasformato l'obbligo di equilibrio di bilancio, da vincolo esterno, in una norma di rango costituzionale e che la Corte costituzionale con la sentenza 14 febbraio 2019 n. 18 afferma: «Il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata». Si comprende come il principio dell'equilibrio di bilancio deve essere inteso in una versione complessiva e analitica dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica si deve porre strategicamente come obiettivo da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

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