Fisco e contabilità

Corte conti, imputazione dei contributi solo all'esercizio di rendicontazione

Possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell'esercizio

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di Corrado Mancini

La contabilizzazione dei contributi a rendicontazione deve essere effettuata dall'ente beneficiario mediate imputazione dei trasferimenti in entrata solo all'esercizio in cui prevede di effettuare la rendicontazione. Questa, per la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, è la corretta applicazione del punto 3.6 del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, deliberazione n. 85/2023/PRSE.

Infatti, il punto 3.6 del principio contabile 4/2 citato, prevede che in caso di trasferimenti a rendicontazione, l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni da parte dell'ente erogatore ovvero, nel caso in cui l'erogatore non adotti il principio della competenza finanziaria potenziata, agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato.

Ciò significa, per i Magistrati emiliani, che l'ente beneficiario è tenuto a imputare i trasferimenti in entrata solo all'esercizio in cui prevede di effettuare la relativa rendicontazione. Con la conseguenza che non viene rispettato il disposto del principio contabile qualora si proceda con l'imputazione di tutte le entrate al primo esercizio perché, secondo il principio della contabilità finanziaria potenziata, possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell'esercizio.

Iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante si andrebbe a sovrastimare le entrate relative all'esercizio in cui esse vengono, in tal modo, anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio, attraverso una dilatazione della capacità di spesa.

Anche se una iscrizione di pari importo al fondo pluriennale vincolato neutralizza tale effetto espansivo, la errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione da un lato, è in grado di compromettere il valore dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del Tuel e, dall'altro, fornisce una rappresentazione alterata dei principali aggregati del bilancio, nel mancato rispetto, quindi, dei principi di veridicità (per il quale il bilancio deve rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio) attendibilità (per il quale le previsioni devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse) correttezza (che impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili) e comprensibilità (per il quale l'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute).

Ne consegue che, nel caso in cui la spesa non sia ultimata e di conseguenza non rendicontabile, ma per una parte della stessa si verifichi l'esigibilità in un esercizio anteriore alla sua legittima rendicontazione, l'ente dovrà anticipare detta frazione spesa con risorse proprie.

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