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Crediti di lavoro, Inl: il tempo per la prescrizione scatta dalla cessazione del rapporto

Le nuove indicazioni dell'Ispettorato del lavoro sulle diffide accertative, dopo il mutato orientamento giurisprudenziale dato dalla Corte di Cassazione

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di Massimo Frontera

Nelle verifiche che riguardano l'accertamento di crediti di lavoro, «il personale ispettivo dovrà considerare oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizierà a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro». L'Ispettorato del lavoro, nella nota del 30 settembre scorso si adegua, di fatto, al nuovo orientamento giurisprudenziale intervenuto con la nota sentenza n.26246 del 6 settembre scorso della Sezione Lavoro della Corte della Cassazione. Con questa pronuncia la Corte, in discontinuità con il precedente orientamento, ha fissato un criterio univoco nelle controversie sui crediti di lavoro, dopo che le novità introdotte dal Jobs Act e dalla Legge Fornero allo Statuto dei lavoratori hanno di fatto ridefinito i riferimenti per l'esame di fronte al giudice delle cause di lavoro.

Nella sua nota l'Ispettorato riassume l'evolversi della giurisprudenza, sulla quale la Corte è intervenuta avendo come bussola la «stabilità reale del rapporto di lavoro». Dopo le modifiche all'articolo 18 - questo in sintesi il ragionamento dei giudici - si è andata elidendo la stabilità del rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato, lasciando esposto a una condizione di suditanza psicologica il dipendente intenzionato a rivendicare crediti nei confronti del datore di lavoro. E ciò in quanto - ha sostenuto la Corte - il reintegro in caso di licenziamento riconosciuto come ritorsivo è divenuta, nella prassi, una opzione ormai residuale. Di conseguenza, la Corte ha deciso che il termine di decorrenza del periodo quinquennale della prescrizione dovesse essere individuato dalla data della cessazione del rapporto di lavoro e non invece in un qualsiasi momento precedente ricadente nel periodo di lavoro.

Ai fini applicativi, l'Ispettorato del Lavoro, conclude dichiarando superate le precedenti indicazioni date in materia (con la nota n. 595/2020) e trasferendo ai suoi ispettori la nuova indicazione operativa già fissata dalla Cassazione nella sentenza del 6 settembre, e cioè che «per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro».

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