Personale

Danno erariale all’avvocato che sbaglia l’atto di appello

Perdita di chance se errore del legale dell’ente è decisivoper il risultato del ricorso

di Oriana Avallone e Pasquale Monea

Con la sentenza n. 360/2021, la Corte dei conti dell’Emilia Romagna ritiene responsabile per condanna l’avvocato di un ente pubblico, per aver proposto un atto di appello dichiarato inammissibile per genericità dei motivi di impugnazione in violazione del principio della specificità dei motivi di appello. La Procura ha contestato al dipendente dell’avvocatura la superficialità e la negligenza nella formazione dell'atto di appello, unica ragione che ha causato l’inammissibilità.

Da qui la Corte ha fatto discendere, con una riduzione del 30%, il risarcimento del danno da perdita di chance, rinveniente dalla prognosi di favorevole esito dell’appello se correttamente redatto, stante le costanti pronunce che in tema riformano l'operato dei giudici di primo grado.

È stato ravvisato il nesso causale tra la condotta antigiuridica e il danno sofferto dall’Istituto perché la prestazione professionale del legale, ove adeguatamente espletata, avrebbe avuto serie possibilità di successo come è risultato dai precedenti giurisprudenziali favorevoli.

La Corte ha applicato anche verso i dipendenti dell’avvocatura pubblica la responsabilità da negligenza professionale. Va evidenziato che la Cassazione, con l’ordinanza 23434/2021, aveva stabilito che «opera la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile” da applicarsi non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest’ultimo e le conseguenze dannose risarcibili atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa».

Il giudice contabile ha aderito all’orientamento secondo cui la negligenza del difensore ricorre quando questi ignori o violi precise disposizioni di legge, quali sono quelle che il Codice di procedura civile stabilisce agli articoli 342 e 434 (Cassazione 11906/2016) sull'ammissibilità dell’atto di appello, sotto il profilo della specificazione dei motivi e dell’indicazione delle parti della sentenza soggette alla critica. Il danno sussiste laddove si accerti che senza l'omissione sarebbe stato conseguito il risultato dell'esito favorevole della controversia in base alla regola del «più probabile che non» (Cassazione nn. 25778/2019; 6967/2006; 25347/2010; 7309/2017).
La sentenza quindi ha condannato il dipendente dell'avvocatura pubblica al risarcimento del danno sofferto dall'ente, sulla base di un accertamento dal quale è emersa la colpa grave dell'operato del professionista, giudicato carente del livello minimo di prudenza e perizia e parametrando il pregiudizio alla perdita di chance. Pregiudizio che si considera integrato quando si ravvisi la ragionevole probabilità che la situazione lamentata avrebbe potuto avere una diversa e più favorevole evoluzione se fosse stata usata l'ordinaria diligenza professionale.

È da chiarire quale portata avesse avuto l'applicazione dell'articolo 21 del Dl 76/2020. Al più si può rilevare che la pronuncia conferma quelle che affermano, univocamente, la natura sostanziale e non processuale di quelle previsioni eccezionali, di carattere non interpretativo e come tali applicabili solo ai rapporti insorti (e alle condotte serbate) successivamente all'entrata in vigore del Dl (17 luglio 2020) e per il periodo di vigenza indicato dal legislatore.

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