Personale

Danno erariale, il dipendente non è responsabile se fuorviato dalla Pa

L'errata interpretazione delle disposizioni innescata dall'amministrazione fa venir meno per il lavoratore sia l'elemento psicologico del dolo che quello della colpa grave

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di Domenico Irollo

Se è la stessa Pa ad avallare una prassi illegittima dei propri dipendenti questi ultimi non possono essere chiamati a rispondere del danno erariale conseguente alla condotta contro legge. Lo ha chiarito la Corte dei conti d'appello con la sentenza n. 211/2020.

Il caso
Un medico di una Asl sarda ha chiesto e ottenuto dal proprio ente la liquidazione di rimborsi benzina parametrati alla distanza chilometrica coperta in occasione degli spostamenti con la propria autovettura tra il Comune di residenza anagrafica e quello di servizio, mentre è emerso che l'interessato aveva invero la propria dimora stabile in un appartamento preso in locazione nella medesima località ove prestava l'attività lavorativa.
In sede penale, il sanitario è stato assolto dall'imputazione di falso e truffa atteso che è risultato che era stata proprio l'Asl datrice di lavoro, sulla scorta di un palese abuso interpretativo delle norme contrattuali di riferimento caldeggiato dalle delegazioni sindacali di categoria, ad alimentare nei medici l'erroneo convincimento per cui i rimborsi in questione avrebbero avuto, in realtà, natura di compenso incentivante legato al mero svolgimento di turni di servizio (altrimenti poco «appetibili»), indipendentemente dalla reale effettuazione dei viaggi di andata e ritorno da e verso il luogo di residenza.
Nonostante sia stato scagionato dalle accuse in ambito penale, la Corte dei conti della Sardegna in primo grado ha invece condannato il medico a rifondere all'Asl di appartenenza gli emolumenti indebitamente percepiti ritenendo che vi fosse stata tra tutti i protagonisti della vicenda la comune consapevolezza dell'opaca e illegittima applicazione della normativa sui rimborsi.

La decisione
Di contrario avviso invece il Collegio erariale di seconde cure, che nel riformare integralmente la pronuncia dei colleghi isolani, ha evidenziato che anche prassi invalse come quelle in questione, non consacrate in atti ufficiali (circolari, pareri, atti di controllo, sentenze, etc.) ma supportate esclusivamente da «rassicurazioni» informali provenienti dagli organi della stessa amministrazione, costituiscono ragioni di oggettivo rilievo che valgono a esonerare dalla responsabilità amministrativo-contabile.
In un simile contesto, deve ritenersi difatti escluso non solo l'elemento psicologico del dolo ma anche quello della colpa grave, tenuto conto che in una siffatta evenienza l'errata esegesi delle disposizioni in rilievo viene in definitiva innescata da un fattore positivo esterno riconducibile a un comportamento attivo della Pa, che di fatto «giustifica» l'ignoranza da parte del dipendente agente sulla normativa di settore e sull'illiceità del suo comportamento.

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