Fisco e contabilità

Danno erariale per mancata riscossione, aggravio di lavoro e poco personale non escludono la colpa grave

Si è verificata comunque una grave trascuratezza degli obblighi di servizio e di tutela degli interessi dell'amministrazione

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di Michele Nico

Con la sentenza n. 256/2023, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sicilia, si è occupata della vicenda relativa a un piccolo Comune che gestiva in economia sia il servizio pubblico di fornitura elettrica, acquistando l'energia da Enel e rivendendola poi ai cittadini, sia il servizio idrico, prelevando l'acqua da alcuni pozzi di proprietà pubblica e provvedendo poi alla relativa distribuzione all'utenza. Con riferimento alla riscossione dei proventi per tali forniture, la Sezione ha chiamato in giudizio i due responsabili tecnici del settore con l'accusa di un danno erariale per oltre 170mila euro (oltre a rivalutazione e interessi legali), per avere omesso l'avvio delle procedure volte a incassare i corrispettivi dovuti dai cittadini nel periodo 2012-2014 e non aver adottato alcun provvedimento di sospensione della fornitura idroelettrica, né avere interrotto la prescrizione dei crediti.

L'assoluzione dei sindaci
Nel promuovere l'azione erariale la Procura aveva chiamato in causa, oltre ai funzionari dell'ente, anche i sindaci che si erano succeduti nel periodo, con l'imputazione di non aver assolto alle funzioni di vigilanza e di sovrintendenza sugli uffici comunali. In sede di giudizio la Sezione ha scagionato da ogni addebito gli amministratori locali in ragione del loro ruolo istituzionale, mentre ha emesso un verdetto di condanna a carico dei responsabili di settore, ancorché applicando una riduzione del 40 per cento dell'addebito per le ragioni di seguito esposte. Sotto questo profilo, la sentenza si distingue per l'estremo rigore di giudizio in ordine alla posizione dei tecnici imputati, alla luce delle gravose circostanze ambientali e lavorative ove gli stessi erano chiamati a operare.

L'addebito ai tecnici
I funzionari prestavano servizio nel settore relativo ai tributi, alle forniture idroelettriche, alle manutenzioni e all'urp, con l'aggiunta delle funzioni amministrative strumentali alle attribuzioni d'ufficio, rappresentate, fra l'altro, dalla fatturazione e dai contratti con l'utenza. L'accorpamento di funzioni in capo a un unico centro di responsabilità, tipico della macrostruttura dei piccoli Comuni delineava il quadro di un'articolazione organizzativa quanto mai complessa. A questo fattore di criticità si aggiungeva un notevole arretrato lavorativo a carico degli uffici per la totale carenza di personale istruttore di ruolo.
Sul punto, la difesa dei convenuti ha evidenziato l'incidenza negativa della carenza di personale sul puntuale espletamento dei doveri d'ufficio dei tecnici comunali, che si concretizzava nell'oggettiva impossibilità di effettuare la lettura dei contatori propedeutica alla fatturazione, nonché di attivare le connesse procedure di gestione della morosità.
L'insieme delle circostanze sopra descritte non ha comunque impedito al collegio di accogliere la prospettazione degli eventi esposta dalla Procura, che imputava ai responsabili di settore una grave trascuratezza degli obblighi di servizio e di tutela degli interessi dell'amministrazione di appartenenza. Secondo i giudici gli imputati, nonostante tutto, «avrebbero dovuto sollecitare/diffidare l'utenza al pagamento delle fatture insolute così, contestualmente, ovviando al maturarsi della prescrizione delle ragioni di credito dell'ente» (…), mentre «una tale attività è significativamente, gravemente e patologicamente mancata, benché i convenuti in argomento fossero pienamente edotti della sua doverosità».

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