I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Decadenza e prescrizione nei tributi locali

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il termine per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali è un termine decadenziale e non un termine di prescrizione. Si tratta di una affermazione che per gli addetti ai lavori appare scontata, ma che purtroppo nella pratica quotidiana non sempre lo è. La sentenza della Corte di cassazione n. 21810 dell' 11 luglio 2022 ha correttamente ribadito la differenza tra termine di decadenza e termine di prescrizione, sottolineando il carattere decadenziale del termine previsto per la notifica degli avvisi di accertamento dall'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006.

Il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione a ruolo. La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'amministrazione finanziaria con l'attività di accertamento.

Hanno natura decadenziale il termine quinquennale per la notifica dell'avviso di accertamento (oggi esecutivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019), previsto dal già citato comma 161 della legge 296/2006, e quello triennale per la notifica del titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale), previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 296/2006. Termine, quest'ultimo, non più operante per gli accertamenti esecutivi, che consentono l'avvio delle procedure esecutive e cautelari una volta trascorso il termine di scadenza, senza necessità della previa notifica del titolo esecutivo.

Sono di natura prescrizionale, invece, i termini connessi all'esercizio del diritto di credito cristallizzato con l'accertamento oggi e con la cartella di pagamento e l'ingiunzione, per gli atti emessi fino al 2019. Termini di durata quinquennale, come ha ritenuto la Corte di cassazione con numerose pronunce (ex plurimis n. 9076/2017).

La distinzione è importante, sia perché permette di comprendere che, in caso di mancato pagamento, ad esempio, dell'Imu, la notifica dell'avviso di accertamento non deve avvenire entro 5 anni dall'omissione, ma bensì entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Circostanza che non sempre appare ben compresa in diversi ricorsi e, aimè, anche in talune sentenze delle Commissione tributarie.

In vigenza degli accertamenti che acquisiscono efficacia esecutiva alla scadenza del termine per il pagamento (termine per presentare ricorso, nel caso dei tributi), una volta perfezionata la notifica dell'avviso, non opera più il termine di decadenza previsto dal comma 163 dell'articolo 1 della legge 296/2006 per la notifica del titolo esecutivo, proprio perché quest'ultimo non è più necessario essendo l'avviso di accertamento stesso un atto esecutivo. Dalla data della notifica dell'avviso, decorre invece il termine di prescrizione, che comporta il venir meno del diritto qualora l'ente rimanga inerte nel periodo, senza porre in essere nessun atto interruttivo della prescrizione.

Va inoltre rilevato, come sottolinea la sentenza qui in esame, che alla decadenza si applica la scissione soggettiva degli effetti, in base alla quale, come evidenziato dalla Corte (sentenza n. 40543/2021), mentre per l'ente, ai fini della verifica del rispetto del termine, rileva il momento in cui ha consegnato l'atto da notificare all'agente notificatore, per il contribuente gli effetti decorrono dalla data di ricezione dell'atto. Sicchè, la consegna all'agente notificatore di un avviso di accertamento in scadenza il 31 dicembre entro tale data consente, qualora la notifica vada a buon fine, di considerare rispettato il termine decadenziale, pur se l'avviso è ricevuto dal contribuente dopo la fine dell'anno.

(*) Vice presidente Anutel
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