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Discoteche e sale da gioco lecito, rispettare la distanza di sicurezza è un obbligo reciproco

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di Mario Improta

Il Comune può negare l’autorizzazione di apertura a una discoteca qualora questa si trovi a meno di cinquecento metri da una sala da gioco, scommesse e slot-machines, essendo una struttura frequentata prevalentemente da giovani, ritenuti potenzialmente non in grado, per immaturità, di gestire prudentemente e con temperanza l’accesso a tale pericolosa e insidiosa forma di intrattenimento. È quanto afferma il Tar Toscana, Firenze, con la sentenza n. 830 del 4 giugno 2019.

Il caso
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha riconosciuto la legittimità del rigetto dell’istanza di autorizzazione per attività di discoteca, ai sensi degli articoli 80 e 69 Tulps, in ragione della vigenza nel territorio comunale di riferimento, del Regolamento per l’esercizio del gioco lecito, con il quale si imponeva una distanza non inferiore a 500 metri tra le attività di sale giochi e discoteche o, più in generale, sale aperte al pubblico per spettacoli e intrattenimento.
Il ricorrente lamentava in particolare, tra i motivi di ricorso, l’illegittimità del rigetto dell’istanza di autorizzazione all’apertura di una discoteca poiché fondata su di una erronea applicazione del Regolamento per l’esercizio del gioco lecito. Infatti, il ricorrente sosteneva la tesi secondo cui il divieto imposto dal Regolamento sarebbe rivolto esclusivamente all’apertura di ‘centri scommesse’ e ‘sale da gioco lecito’, i quali non possono aprirsi ad una distanza di almeno cinquecento metri rispetto a luoghi cosiddetti ‘sensibili’: pertanto, il divieto non interessava i luoghi sensibili, ben potendo, questi, aprire una struttura anche in prossimità di una sala giochi e scommesse. Per di più, a dire del ricorrente, in subordine, non è chiara la riferibilità delle ‘discoteche’ ai ‘luoghi sensibili’, trattandosi di locali di pubblico spettacolo a frequentazione totalmente differenziata.
La decisione
Il Tar Toscana ha dapprima specificato che il Regolamento per l’esercizio del gioco lecito, in ossequio alla Lr toscana n. 57/2013 - come modificata dalla Lr n. 4/2018 - , individua le discoteche tra i luoghi sensibili, dai quali i centri di scommesse e gli spazi per il gioco lecito consentito devono mantenere una distanza non inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve. Tuttavia, nel respingere il ricorso, confermando quindi la decisione dell’Amministrazione comunale, ha sottolineato che questa disposizione non ha carattere univoco, non essendo un divieto diretto esclusivamente alle sale gioco. Infatti, secondo il Tar, «per non eludere la finalità della disciplina, il rispetto della distanza minima tra i predetti luoghi deve essere reciproco, e quindi dovuto anche da parte di una nuova attività, aggregativa di soggetti potenzialmente vulnerabili, che pretenda d’insediarsi all’interno della fascia di rispetto». Questo assunto appare ancora più ragionevole in considerazione del fatto che ‘l’Amministrazione’ non può «imporre al gestore della sala giochi, che ha in precedenza ottenuto l’autorizzazione, di spostare la propria attività per consentire l’insediamento della discoteca, venendo altrimenti irragionevolmente pregiudicato il diritto costituzionalmente tutelato del primo di svolgere liberamente la propria attività imprenditoriale già in precedenza assentita, oltre che disconosciuti i principi di certezza del diritto e di affidamento nella stabilità delle situazioni giuridiche».

Legislazione di contrasto alla ludopatia
L’interesse pubblico al contrasto e alla prevenzione del fenomeno del ‘disturbo da gioco d’azzardo’, altrimenti noto come ludopatia, è di grande rilevanza, sia a livello nazionale, sia a livello eurounitario. La ludopatia costituisce un fenomeno dalla valenza oramai, non più meramente sociale, ma anche patologica. Essa consiste nella incapacità di resistere all'impulso del gioco d'azzardo - quest'ultimo comunemente inteso come scommessa di beni (principalmente denaro) sul verificarsi di un evento futuro incerto -nonostante l'individuo che ne è affetto sia perfettamente consapevole che questo possa comportare gravi conseguenze.
Il Legislatore italiano ha costantemente e ripetutamente inteso perseguire obiettivi di tutela del giocatore e contrasto a tali fenomeni patologici. Si pensi, ad esempio, all’articolo 24 – ‘Norme in materia di gioco’, commi 23, 29 e 42 del Dl 6 luglio 2011, n. 98, recante ‘Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria’; ovvero all’articolo 7 ‘Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica’ del Dl 13 settembre 2012, n. 158, recante ‘Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute’; ovvero, da ultimo, l’articolo 9 ‘Divieto di pubblicità giochi e scommesse’ del Dl 12 luglio 2018, n. 87 recante ‘Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese’.
Altrettanto sensibile si è mostrata la Corte di giustizia dell’unione europea, nell’affermare costantemente, da ultimo si veda pronuncia n. 375/17 del 19 dicembre 2018, la possibilità di ammettere restrizioni alle libertà fondamentali previste dagli articoli 49 e 56 Tfue in ragione di motivi imperativi di interesse generale, tra i quali, per l’appunto, la tutela dei consumatori e la prevenzione dell’incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco.
Di identica sensibilità si è sempre mostrata la Giurisprudenza di ogni ordine e grado nell’affermare che, al fine di prevenire il fenomeno della ludopatia e tutelare la salute dei soggetti più deboli, l'iniziativa economica privata possa subire delle limitazioni, quali l'individuazione di distanze minime da luoghi considerati ‘sensibili’ per la collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti.

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