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Durc di congruità, in caso di Ati la Cassa edile controlla pro quota ciascun operatore

Le prime 39 risposte tecnico-operative della Cnce alle faq sull'obbligo in vigore dal 1 novembre

di Massimo Frontera

Chi inserisce i dati del cantiere nel sistema delle Casse edili in caso di affidamenti ad Ati e Rti, consorzi, società consortili, lavoratori autonomi o società immobiliari che affidano l'intero lavoro a terzi? Quali lavori vanno considerati? Come va calcolato l'importo complessivo e quello dei lavori edili? Che deve fare l'impresa affidataria non edile? La commissione nazionale paritetica delle Casse edili ha pubblicato una prima serie di risposte a una quarantina di Faq. Si tratta delle prime indicazioni di carattere tecnico-operativo per l'applicazione del meccanismo della congruità nei cantieri, in vigore dal 1 novembre scorso, funzionali anche al sistema telematico per gestire la procedura, Edilconnect, aperto a tutti gli operatori, iscritti o meno alle Casse edili. Risposte che in qualche caso ribadiscono aspetti già abbastanza evidenti nella norma. Ma in altri forniscono una guida preziosa per capire "chi fa che cosa". Un aspetto non scontato è l'inquadramento dell'impresa affidataria, cui spetta la denuncia del cantiere, sotto il profilo contrattuale.

L'impresa affidataria che non è del settore edile
La commissione nazionale spiega che ai fini della congruità non è rilevante il tipo di contratto dell'impresa affidataria, ma le lavorazioni prevalenti (per la determinazioni della percentuale di congruità da applicare) e l'importo dei lavori edili (sul quale calcolare il valore da rispettare). Ne consegue che anche se un'impresa è «inquadrata con il Ccnl metalmeccanica o altro Ccnl», inserendo il cantiere nel sistema, «dovrà indicare il valore complessivo dell'opera e il valore dei lavori edili sui quali sarà calcolata l'incidenza della manodopera». «Le attività non edili - confermano le casse edili - non rilevano, pertanto, ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile. I lavori edili sono individuati dall'art. 2 del DM 143/2021 e comunque sono tutti quelli riferiti a imprese inquadrate o inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore edile».

Durc di congruità e durc on line (Dol)
«Se un'impresa è affidataria di più appalti in più cantieri sul territorio nazionale e risulta congrua in tutti i cantieri tranne in uno, potrà ottenere il Dol?». «No - si legge nella risposta che rimanda alla norma di riferimento sul durc di congruità - fermo restando la vigenza di tutte le regole relative al Durc anche Dol, il decreto congruità indica, all'art. 5 c. 6, che "In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del Durc on-line"». «Pertanto - conclude - rilevando ai fini della congruità il singolo appalto/cantiere, basterà la mancata congruità di un cantiere a determinare gli effetti negativi sul Dol per l'impresa affidataria».

Ati, consorzi, società consortili, immobiliari e autonomi
Molto frequente, soprattutto nei lavori pubblici, il caso in cui l'affidatario sia in realtà un soggetto giuridico diverso dall'impresa singola. «In caso di Ati - si legge nella risposta alla faq n.3 - qualora lo svolgimento dei lavori sia affidato pro quota alle varie imprese componenti l'Ati sarà la mandataria a inserire il cantiere nel sistema Cnce Edilconnect (indicando le ulteriori imprese affidatarie con le rispettive quote dei lavori), senza essere individuata quale unica "impresa affidataria" ai fini dei restanti adempimenti». «Pertanto - prosegue la risposta - in caso di mancato raggiungimento della congruità, la Cassa Edile/Edilcassa dovrà verificare che ciascuna impresa affidataria componente l'Ati, singolarmente considerata, risulti congrua rispetto alla quota di lavori alla stessa affidati. Laddove l'Ati decida, invece, di avvalersi per l'esecuzione dell'opera di una società consortile, indicata nella denuncia del cantiere nel sistema Cnce Edilconnect, nel caso di mancato raggiungimento della congruità ne risponderà la società consortile stessa». Altra ipotesi: «Nel caso in cui titolare del contratto di appalto con il committente sia un consorzio stabile sarò lui stesso il soggetto affidatario del contratto». Nella risposta alla faq n.1 si precisa che l'iscrizione del cantiere nel sistema Cnce è aperto anche ad appaltatori principali o impresa affidatarie o general contractor o società immobiliari non iscritti alle Casse edili. «Con particolare riferimento, poi, ai casi di General Contractor, nell'ambito dei lavori pubblici e privati è esso stesso il soggetto individuato dalle norme di legge quale impresa affidataria/aggiudicataria». Nel caso invece di società immobiliari committenti che affidano il 100% dell'opera «a un'unica impresa affidataria, sarà quest'ultima ad inserire i lavori oggetto dell'appalto».


Il calcolo della congruità, e dell'eventuale importo da regolarizzare
In caso di mancata regolarizzazione richiesta a un'impresa «gli importi da richiedere sono quelli stimati dalla Cassa, o quelli risultanti in denuncia?» chiede un operatore. «L'importo - si legge nella risposta n.36 - sarà quello calcolato dalla Cassa e derivante dalla differenza tra l'importo atteso ("importo lavori edili" x "percentuale categoria di lavorazione") e l'importo di manodopera registrato». Su questo punto si precisa anche che «non si ravvisano estremi di responsabilità per le Casse in quanto tutti gli importi, sia quelli calcolati in base alle dichiarazioni rese dall'impresa in sede di Dnl (cioè della denuncia del nuovo lavoro, ndr) sia quelli relativi alla manodopera nel cantiere, derivano da autodichiarazioni rese dall'impresa». In un'altra risposta si chiarisce che «quando si parla di importo complessivo dell'opera per i lavori privati (70mila euro) si intende il valore complessivo dell'appalto compresi i lavori non edili ma al netto dell'Iva». Sempre in caso di interventi privati, in un'altra risposta (n.13) si legge che «il committente che affidi la realizzazione di un'opera edile di importo pari o superiore a euro 70mila esclusivamente da lavoratori autonomi è tenuto a richiedere il certificato di congruità al termine dell'opera».

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