Durc, visti e asseverazioni per i bonus edilizi: come muoversi alla fine dei lavori
Chiusi gli interventi agevolati al 110% per beneficiare della detrazione o di cessione e sconto restano da completare molti adempimenti
Dopo aver terminato gli interventi agevolati con il superbonus del 110% e aver richiesto all'impresa edile, prima di effettuare il saldo tramite bonifico parlante, il Durc di congruità della manodopera, se previsto, per poter beneficiare della detrazione fiscale (o per optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura), vanno presentate le asseverazioni dei requisiti tecnici e quelle di congruità all'Enea o allo Sportello unico dell'edilizia (Sue) del Comune. E va richiesto sempre il visto di conformità nel modello Redditi (nel 730 è di default) o nella comunicazione dell'opzione alle Entrate.
Bonifico parlante
Per il super ecobonus con lavori iniziati dal 6 ottobre 2020 (come per quello ordinario), il bonifico parlante non deve contenere solo la norma agevolativa (ad esempio, detrazione del 110%, ai sensi dell'articolo 119, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), il codice fiscale del contribuente e la partita Iva o il codice fiscale dell'impresa, ma deve contenere anche «il numero e la data della fattura» che viene pagata.
Le asseverazioni
Al termine dei lavori, per beneficiare del super ecobonus e dei relativi interventi trainati (fotovoltaico, accumulo e colonnine), oltre che per l'opzione di cessione e sconto, i «tecnici abilitati» devono rilasciare:1 un'asseverazione attestante i requisiti previsti dal decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020 (per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, altrimenti, in base ai decreti del Mef 19 febbraio 2007 e del Mise 11 marzo 2008); a questi fini, gli interventi del super ecobonus, congiuntamente con l'eventuale fotovoltaico o l'accumulo, devono aver comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche o il conseguimento della classe energetica più alta (tramite Ape iniziale e Ape finale);2 un'asseverazione di «congruità delle spese sostenute».Tutte e due queste asseverazioni (requisiti tecnici e congruità) sono contenute negli allegati al decreto asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020 e vanno inviate telematicamente all'Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori. In caso di omesso o annullato invio dei dati all'Enea è possibile avvalersi dell'istituto della remissione in bonis (circolare n. 13/E/2013 e risposta del 18 novembre 2020 del direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, alla Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria).
Super sismabonus
Per il super sismabonus devono essere depositate allo sportello unico edilizio (Sue) del Comune le seguenti asseverazioni:1 il progettista strutturale, prima dell'inizio dei lavori, doveva asseverare l'efficacia dell'intervento al fine della riduzione del rischio sismico; in pratica, doveva presentare al Sue con la pratica edilizia relativa alla Scia o al permesso di costruire l'allegato B del decreto Infrastrutture n. 58/2017; alla fine dei lavori, poi, il collaudatore statico, se richiesto per l'intervento, attesta l'avvenuta riduzione nell'allegato B-2; inoltre, l'incaricato della «direzione dei lavori delle strutture», nell'allegato B-1, deve asseverare l'avvenuta riduzione, in coerenza con quanto previsto dal progetto e dall'asseverazione del progettista prima dell'inizio dei lavori; la riduzione di rischio sismico non deve essere di almeno una o due classi, come invece previsto per il sismabonus ordinario;2 nell'allegato B-1, poi, va attestata la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in base al Dm 58/2017; questa attestazione non deve essere effettuata per il sisma bonus acquisti.Se il super sismabonus traina al 110% i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo, «non è richiesta nessuna attestazione» dei requisiti tecnici per quest'ultima fattispecie, pertanto il contribuente deve «munirsi delle sole attestazioni» antisismiche del Dm 58/2017 (risposta 11 del Mise a Telefisco 2020 sul 110%).
Visto di conformità
Anche ai fini della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi del superbonus del 110% (non per la detrazione diretta dei bonus diversi dal 110%) e non solo per l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura, è necessario il rilascio del visto di conformità nel modello Redditi o nel 730, per le persone fisiche e gli enti non commerciali, per le spese «sostenute» dal «12 novembre 2021» (relativamente all'individuazione di questa data si veda Il Sole 24 Ore del 22 luglio 2022).