Amministratori

Elezioni, per i 1.179 nuovi sindaci si parte con la verifica straordinaria di cassa

Agenda densa di impegni per i neoeeltti. Entro fine novembre tutti gli amministratori saranno messi alla prova anche con la verifica degli equilibri del bilancio 2020/2022

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Agenda densa di impegni per i 1.179 sindaci che risulteranno eletti nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre o nella sessione di ballottaggio del 4 e 5 ottobre.
Tra i primi adempimenti dei neo eletti, la verifica straordinaria di cassa (articolo 224 Tuel), impegna il sindaco che cessa dalla carica, quello neo insediato, il segretario generale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente. Se il sindaco viene confermato non è necessario procedere a tale verifica straordinaria. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa, le cui risultanze vanno ben oltre il verbale redatto in occasione dell'incontro. Dalla situazione di tesoreria e del fondo cassa possono infatti scaturire segnali e indicazioni importanti per comprendere la salute finanziaria dell'ente. In caso di costante ricorso all'anticipazione è ad esempio utile effettuare l'analisi delle cause che hanno determinato gli squilibri, al fine di individuare eventuali azioni correttive sul bilancio di competenza e sulla gestione di residui.

L'analisi deve essere condotta distintamente per la parte corrente, il conto capitale e le partite di giro. Tra gli strumenti di liquidità concessi ai sindaci nel 2020, oltre all' anticipazione di tesoreria (che può essere concessa fino al 5 per cento entrate correnti del penultimo anno precedente) quest'anno si aggiunge l'anticipazione di cassa prevista dal Dl 34/2020, alla quale si può accedere fino al 9 ottobre 2020.

Tra i principali atti di carattere prettamente politico-strategico, la presentazione delle linee programmatiche di mandato è disciplinata dall'articolo 46 comma 3 Tuel, che rinvia ai singoli statuti la definizione del termine di presentazione da parte del sindaco al consiglio, sentita la giunta.

Insieme alle linee programmatiche di mandato, gli enti potranno presentare al consiglio anche il Dup 2021/23, il cui termine, solo per quest'anno, è slittato al 30 settembre. Contestualmente al Dup, gli enti con popolazione superiore a 15mila abitanti dovranno sottoporre al consiglio la deliberazione relativa alla verifica dello stato di attuazione dei programmi prevista dall'articolo 147-ter del Tuel.

Entro fine novembre tutti gli amministratori saranno messi alla prova anche con la verifica degli equilibri del bilancio 2020/2022.
Ricordiamo, per gli enti che alla data del rinnovo elettorale non avessero ancora approvato il bilancio di previsione, che l'articolo 107, secondo comma del DL 18/2020, dopo le modifiche del DL 34/2020, ha prorogato a fine settembre la scadenza per l'approvazione dei documenti di programmazione 2020/22, con l'unica eccezione dei comuni in deficit imputabile a caratteristiche socio-economiche della collettività e territorio e non a patologie organizzative, per i quali la scadenza è fissata al 31 ottobre 2020 (articolo 53, settimo comma del DL 104/2020).

Ai sensi dell'articolo 4-bis del Dlgs 149/2011 il sindaco neo eletto deve poi sottoscrivere, entro 90 giorni dall'insediamento, la relazione di inizio mandato predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale. L'adempimento è volto a garantire, in un'ottica di coordinamento della finanza pubblica, trasparenza dell'azione amministrativa, della situazione finanziaria e patrimoniale e dell'indebitamento; la relazione, per la quale non è previsto un modello predefinito dal legislatore, assume dunque particolare rilevanza per comprendere la reale situazione dell'ente. In particolare, nei casi di squilibrio in itinere o di pre-dissesto approvato, costituisce utile strumento conoscitivo finalizzato al ricorso o alla rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis, comma 5 del Tuel).

Il cambiamento del sindaco quale rappresentante legale (se firma le dichiarazioni fiscali) deve anche essere comunicato, entro 30 giorni, all'agenzia delle Entrate.

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