Fondo contrattazione decentrata, il nuovo contratto conferma la prevalenza della base storica
Nelle amministrazioni in cui non è stato siglato il contratto del 2022 si possono inserire già da subito gli aumenti
Lieve aumento delle risorse disponibili per la contrattazione, conferma dell'impianto in vigore e della prevalenza della base storica nella sua quantificazione, conferma del tetto del salario accessorio del 2016: sono queste le principali indicazioni dettate dal contratto 16 novembre 2022 per la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale.
Occorre subito ricordare che le nuove regole si applicano ordinariamente a partire dall'anno 2023, con la contestuale disapplicazione a delle disposizioni dettate dall'articolo 67 del contratto 21 maggio 2018. Nelle amministrazioni in cui non è stato siglato il contratto decentrato del 2022 si possono inserire già da subito nel fondo gli aumenti. É però sostanzialmente inutile fare questa "corsa", perché in caso di mancato inserimento nel fondo del 2022 essi vanno comunque in aumento nel fondo del 2023, compresi quelli destinati alla parte variabile.
Di regola il fondo va costituito, dandone informazione ai soggetti sindacali, nei primi 4 mesi dell'anno, così da consentire l'immediato avvio delle trattative per il rinnovo del contratto decentrato. L'impianto dettato dai precedenti contratti è rimasto sostanzialmente invariato, per cui la voce di maggiore rilievo continua a essere costituita dalla sua composizione si base storica, con tutte le differenziazioni e sperequazioni che si sono determinate nel corso degli anni. Continua a essere applicato il vincolo dettato dal Dlgs 75/2017, cioè il divieto di superare il tetto del salario accessorio del 2016.
La parte stabile del fondo è costituita dalle seguenti voci:
1) somme comprese nell'articolo 67, commi 1 e 2, del contratto del 21 maggio 2018;
2) aumento di 84,50 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2018, anche se a part time e/o a tempo determinato; esso decorre dal 1°.1.2021 e le somme previste per gli anni 2021 e 2022 incrementano una tantum la parte variabile del fondo del 2023. Si deve ritenere che questa voce vada in deroga al tetto del salario accessorio;
3) risorse che le amministrazioni stanziano nel «caso di incremento stabile della consistenza del personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni». Nel caso in cui questo incremento sia dettato in applicazione dell'articolo 33 del Dl 34/2019, cioè per l'aumento del personale in servizio rispetto a quello presente al 31.12.2018, esse vanno in deroga al tetto del salario accessorio del 2016;
a) differenziale stipendiale determinato dalle progressioni economiche, con la stessa decorrenza degli aumenti contrattuali ed in deroga al tetto del salario accessorio;
b) risorse già destinate al finanziamento delle differenze di trattamento economico fondamentale tra i dipendenti inquadrati in B3 e D3 rispetto a quelli inquadrati in B1 e D1, con corrispondente taglio delle stesse dalla spesa già sostenuta in altro capitolo. Questa disposizione si applica a partire dallo 1 aprile 2023 e tali somme vanno in deroga al tetto del salario accessorio.
Le risorse di parte variabile del fondo sono decise con cadenza annuale dall'ente. In primo luogo, sono le stesse previste dal comma 3 dell'articolo 67 del contratto 21.5.2018, con il chiarimento che l'incremento fino allo 1,2% del monte salari 1997 è possibile se sussiste la capacità di spesa nel bilancio e che non è necessario l'assenso della contrattazione. Si aggiungono in primo luogo le risorse che l'ente decide di inserire e che sono definitivamente sganciate (come già avvenuto per i dirigenti) dall'assegnazione di obiettivi. In deroga al tetto del salario accessorio le amministrazioni possono aggiungere dal 2022 fino allo 0,22% del monte salari del 2018, somme che vanno ripartite in misura proporzionale con il fondo per le posizioni organizzative. Esse vanno destinate in primo luogo al finanziamento del salario accessorio del personale della protezione civile.