Appalti

Fondo "ponte" per non fermare i cantieri, si parte (dopo Dm attuativo) con 30 milioni

Il Dl Semplificazioni assegna una dote iniziale allo strumento ma lo limita alle opere soprasoglia

di Massimo Frontera

Non è difficile prevedere che tra gli emendamenti al Dl Semplificazioni (che ha appena iniziato l'esame in commissione al Senato), si leggeranno anche quelli volti ad ampliare l'applicazione del «fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» previsto dall'articolo 7 del decreto legge, allo scopo di estenderlo anche alle opere di importo inferiore alla soglia comunitaria, e non invece alle sole opere soprasoglia come prevede il testo uscito dal Consiglio dei ministri. Ovviamente, in caso positivo, la dotazione finanziaria dovrà essere proporzionalmente adeguata al nuovo perimetro, che includerebbe la stragrande maggioranza dei bandi di gara.

A parte questo doppio possibile obiettivo delle proposte di modifica - perimetro più ampio e maggiori risorse - l'ultima versione dell'articolo 7 del Dl contiene la sorpresa di una dotazione di partenza fissa, che per il 2020 è di 30 milioni di euro (invece della precedente previsione di un canale di alimentazione). Il fondo sarà gestito dal Mit con una provvista economica che per oltre la metà proviene da Via XX Settembre, mentre il resto delle risorse vengono "rubacchiate" da altri dicasteri (Istruzione, Salute, Lavoro, Interni, Beni culturali). In futuro le risorse da assegnare al fondo saranno decise di anno in anno con legge finanziaria, con il limite massimo di 100 milioni. L'alimentazione del fondo ha anche una componente variabile con risorse «anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo» e poi da «somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione».

Attuazione con Dm Infrastrutture-Economia
La misura non è immediatamente esecutiva ma richiede il solito decreto attuativo, in questo caso Mit, concerto Mef. Il Dm Infrastrutture-Economia è strategico perché dovrà individuare «le modalità operative di accesso e utilizzo del fondo e i criteri di assegnazione delle risorse». Sarà dunque il "rubinetto" che regola l'accesso alle risorse. Il funzionamento dello strumento, di fatto, dipenderà da quanto si renderà semplice e lineare, oppure farraginosa, la procedura per le stazioni appaltanti. In attesa del Dm attuativo, il decreto legge anticipa comunque l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di verificare la «impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente» prima di chiedere i soldi del fondo. L'attribuzione del finanziamento viene disposto con decreti Mit da emanarsi ogni tre mesi. Il Dm Mit-Mef dovrà essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Dl Semplificazioni. Tuttavia, il "concerto Mef" e i 60 giorni della conversione in legge fanno dubitare del rispetto di questo termine, peraltro non perentorio.

Solo opere soprasoglia
Come si diceva, il fondo è riservato alle sole opere pubbliche di importo sopra la soglia comunitaria, che per i lavori è 5,35 milioni di euro. La scelta - al netto di eventuali modifiche parlamentari - denota la decisione di privilegiare le opere che si ritengono più importanti e strategiche per la committenza pubblica. Così facendo però, l'accesso al prezioso strumento viene precluso al grosso degli appalti diffusi che rappresentano il normale mercato di riferimento per la maggior parte delle imprese di piccola e media dimensione.

Quando scatta l'intervento
Il fondo entra in azione «nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali». Più esattamente, le stazioni appaltanti posso chiedere l'accesso al fondo «quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori». Il legislatore d'urgenza esclude espressamente sia la possibilità di finanziare nuove opere, sia la possibilità di finanziare un'opera per più di una volta, fatta eccezione per i casi in cui la stazione appaltante decida di anticipare i tempi di realizzazione dell'opera, modificando di conseguenza il cronoprogramma.

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