Gare, le istruzioni del Tar Lombardia sul «confronto a coppie»
Gli scostamenti nelle valutazioni della commissione giudicatrice rappresentano una evenienza fisiologica e non dimostrano affatto l'erroneità dei giudizi
In una procedura concorsuale fondata sul metodo del confronto a coppie l'attribuzione di punteggi differenti alle medesime offerte nell'ambito di diversi confronti comparativi non costituisce ex se indice di illegittimità. Poiché gli scostamenti nelle valutazioni operate dalla commissione giudicatrice rappresentano una evenienza fisiologica e non dimostrano affatto l'erroneità delle valutazioni.
Lo ha precisato il Tar Lombardia-Milano, con la sentenza 1227/2022, sulla base dell'assunto che «lo svolgimento del confronto a coppie non può avvenire ponderando in maniera atomistica ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma deve fondarsi su una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l'attribuzione di coefficienti numerici nell'ambito di ripetuti confronti a due».
Il "confronto a coppie" costituisce uno dei metodi per la valutazione discrezionale degli elementi qualitativi delle offerte nelle procedure di affidamento da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in virtù del quale ogni elemento qualitativo dell'offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione di coefficienti all'interno di una tabella, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due.
La ponderazione delle proposte dei concorrenti si basa, pertanto, su autonome e distinte comparazioni di ogni singola offerta con ciascuna delle altre sulla base di una valutazione comparativa tra due candidati per volta. In ragione di ciò la metodologia in questione non comporta l'attribuzione ad ogni singola offerta di un punteggio assoluto da mantenere nell'ambito del confronto con ciascuna delle altre offerte, "bensì tende ad una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l'attribuzione di coefficienti numerici nell'ambito di ripetuti "confronti a due" (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 maggio 2020, n. 3401).
Ciò comporta che la corretta applicazione del metodo e la ragionevolezza dell'attribuzione del punteggio non può essere ricavata dalla comparazione tra i risultati dei singoli confronti a coppie, poiché il punteggio attribuito ad ogni offerta deve ritenersi relativo al singolo confronto con una determinata offerta avversaria e non assoluto.Di conseguenza è ben possibile, e pienamente legittimo, che nel successivo raffronto con altri i punteggi attribuiti non rispecchino la valutazione comparativa già effettuata, proprio perché si tratta di valutazione che ha rilievo solo all'interno della coppia, e che nel raffronto con altro termine di paragone perde di significato.
«Del resto, all'applicazione della c.d. regola della proprietà transitiva osta l'insormontabile ostacolo rappresentato dall'impossibilità di individuare (se non in maniera arbitraria e apodittica) il c.d. confronto-madre, al quale parametrare e ricondurre tutti gli altri» (Consiglio di Stato, sez. VI, 02/07/2015, n. 3295, Tar Campania, Napoli, II, 8 marzo 2021, n. 1533; anche Tar Lazio, Roma, III ter, 28 marzo 2022, n. 3528).
In ragione di simili caratteristiche una volta accertata la correttezza dell'applicazione del metodo del confronto a coppie, non resta spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati e, in particolare, sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l'ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte. (Consiglio di Stato, 1 giugno 2018, n. 3301, 19/06/2017, n. 2969; sez. V, 24 ottobre 2016, n. 4415; Sez. III, 24 aprile 2015, n. 2050 e 21 gennaio 2015 n. 205).
Motivo per cui se i criteri di valutazione sono adeguatamente dettagliati, il giudice amministrativo non può entrare nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati dai commissari nel corso del "confronto a coppie" (cfr, Consiglio di Stato, Sez. III , 25 / 06 /2019 n.4364).Di conseguenza, ai fini di una eventuale censura delle scelte della commissione, costituisce «preciso onere dell'interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica» (cfr. Consiglio di Stato, III, 29 maggio 2020, n. 3401; V, 9 luglio 2019, n. 4787).