Amministratori

Il cambio dello statuto comunale non può salvare la partecipata

Per la sezione regionale Emilia Romagna della Corte dei conti l'operazione non può dirsi sufficiente a configurare il «vincolo di scopo»

di Corrado Mancini

La mera integrazione dello statuto di un ente locale, con l'inserimento di una nuova finalità istituzionale, non può dirsi sufficiente a configurare il cd. "vincolo di scopo", prescritto dall'art. 4 del Tusp presupposto necessario per la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni societarie, anche di minoranza.

Questo è il parere espresso dalla Sezione regionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna con la delibera n. 110/2022. Infatti l'art. 4 c.1 del Dlgs 175/2016 dispone che "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società", mentre il successivo c.2 elenca le attività per le quali le amministrazioni pubbliche possono, nei limiti indicati dal comma 1, costituire società e acquisire o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni in società.

Per i magistrati della Sezione per l'Emilia Romagna le disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 4, costituiscono norme espressive di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e come tali non derogabili né da una legge regionale né tanto meno da una modifica statuaria dell'ente locale. A conferma viene ricordato che la Corte costituzionale ha di recente dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale di una legge regionale (sent. n. 201/2022), che aveva introdotto, in tema di costituzione o partecipazione societarie da parte dei Comuni (singolarmente o in forma associata), un criterio alternativo rispetto a quelli previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, Tusp, con ciò violando la disciplina recata da tale normativa statale riconducibile all'ambito materiale «ordinamento civile» ed espressiva dei principi fondamentali «di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione».

A tale ultimo riguardo, la Corte ha rimarcato che la citata legislazione statale stabilisce specifici vincoli («di scopo pubblico» e «di attività»), cui tutte le amministrazioni pubbliche devono attenersi nella costituzione e gestione delle società a controllo pubblico, informati a criteri di economicità ed efficienza a garanzia della riduzione dei costi della pubblica amministrazione e, in particolare, del contenimento delle spese di funzionamento di tali società (Corte cost., sentt. n. 86/2022; n. 194/2020).

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