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Il gazebo in legno è edilizia libera non soggetta alle norme antisimiche

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di Paola Rossi

Il gazebo di legno non va sottoposto a collaudo sulla staticità perché va qualificato tra gli «Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità» in quanto non è del tipo di opere edilizie – quali i conglomerati cementizi o le strutture metalliche - elencate dall'articolo 53 del Dpr 380/2001 (Testo unico dell'edilizia). Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12851/2020, ha respinto il ricorso della Procura dando ragione al privato assolto che aveva realizzato l'opera nel convincimento – ora confermato esatto - di star realizzando una fattispecie di cosiddetta «edilizia libera».

Non scatta quindi il reato che deriva dalla violazione della norma del Dpr del 2001 contenuta nell'articolo 67, dove sono elencati i casi in cui è necessario il collaudo statico dell'intervento edilizio, al fine di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica.

Le opere che necessitano di collaudo statico sono, invece, state correttamente individuate dai giudici – secondo la Cassazione – solo in quelle indicate dall'articolo 53 del Testo unico. Tra le quali non è appunto rinvenibile la struttura lignea eretta per realizzare un gazebo. Fra l'altro, la norma dell'articolo 53 riporta uno specifico ed esplicito elenco delle opere la cui staticità deve essere oggetto di collaudo da parte di un ingegnere o architetto, e parla solo di cemento armato normale o precompresso e di strutture metalliche erette e ancorate a funi tiranti.

La sentenza della Corte di cassazione n. 12851/2020

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