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In Gazzetta la legge di conversione del Milleproroghe, ecco le novità per gli enti locali

Anci ha diffuso la nota sintetica aggiornata al testo votato dalla Camera dei Deputati il 22 febbraio 2023

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Da oggi sono in vigore le modifiche apportate dalla legge 14/2023 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023 n. 49) di conversione del Dl 198/2022, scritte nei 56 commi aggiunti con l'esame parlamentare, portando a 205 quelli totali. Numerose sono le novità per gli enti locali, sulle quali Anci ha diffuso la nota sintetica aggiornata al testo votato dalla Camera dei Deputati il 22 febbraio 2023.

BILANCIO E CONTABILITÀ
L'articolo 3 ter alleggerisce gli oneri da indebitamento e consente l'utilizzo dei risparmi per le maggiori spese energetiche. Nello specifico, in considerazione dell'emergenza in corso, nel 2023 gli enti locali possono rinegoziare o sospendere, con deliberazione di giunta, anche in esercizio provvisorio, la quota capitale di mutui e altre forme di prestito, fermo restando l'obbligo di iscrivere i valori nel bilancio di previsione.
Per facilitare l'attuazione di accordi siglati tra Abi e le associazioni rappresentative degli enti locali, eventuali sospensioni della quota capitale 2022/23 dei mutui bancari possono avvenire in deroga alle regole dell'articolo 204 del Tuel e senza la verifica di convenienza di cui all'articolo 41 della legge 448/2001.
Estesa, poi, fino al 2025 la possibilità di utilizzare, senza vincoli di destinazione (anche per spese correnti), i risparmi derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui.
Per finanziare il caro bollette comuni, unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare, anche nel corso del 2023, le riscossioni – per la sola quota di propria spettanza – derivanti da multe per violazione del codice della strada o da soste a pagamento in aree destinate al parcheggio (articolo 11, comma 8 decies).
In tema di contributo per l'indennità di funzione, l'articolo 1, comma 20 ter prevede, fino a dicembre 2023, il riconoscimento delle risorse statali per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione anche nel caso in cui i beneficiari abbiano approvato deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, della misura massima prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che tali risorse siano state utilizzate per le suddette finalità.
Approvata la norma sulla disapplicazione delle sanzioni per tardiva trasmissione della certificazioni Covid per gli anni 2020 e 2021 (articolo 1, comma 22 ter), a condizione che gli enti inadempienti provvedano alla corretta trasmissione utilizzando l'apposito applicativo web, entro il 15 marzo 2023.
Anche per quest'anno, le amministrazioni pubbliche sono escluse dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici Istat delle locazioni passive di immobili per finalità istituzionali (articolo 3, comma 4).

TRIBUTI
In tema di tributi, entro il termine del 31 marzo 2023 gli Enti possono adottare gli atti di non adesione allo stralcio di sanzioni e interessi per le cartelle di importo fino a mille euro, affidate all'Agente della Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Entro la medesima data, tali enti possono, anche, deliberare l'annullamento completo del debito di importo residuo, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Le delibere di non adesione allo stralcio parziale e quelle di applicazione dello stralcio totale vanno trasmesse al Mef (Dipartimento delle Finanze), ai soli fini statistici, entro il 30 aprile. La delibera comunale produce effetti con la sola pubblicazione sul sito del Comune.
Sono state, inoltre, approvate novità in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie e prorogati al 30 giugno 2023 i termini di presentazione della dichiarazione Imu da parte degli enti non commerciali, relativa all'anno 2021 (articolo 3, comma 1).

PERSONALE
In materia di personale il decreto Milleproroghe:
• estende fino al 30 giugno 2023 la possibilità di avvalersi dell'istituto del lavoro agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al Dm 4 febbraio 2022 (articolo 9, comma 5 ter);
• prevede la proroga, fino a fine anno, del termine per la maturazione del requisito temporale dei 36 mesi di servizio per la stabilizzazione degli assistenti sociali;
• consente la possibilità, per i segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, di assumere la titolarità anche in sedi vacanti, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile fino a ventiquattro (articolo 1, comma 20 bis));
• proroga al 31 dicembre 2023 il termine per le regolarizzazioni delle posizioni contributive Inps (articolo 9, comma 1);
• anche per l'anno scolastico 2023/2024, concede ai comuni l'affidamento di incarichi temporanei per le sostituzioni nelle scuole dell'infanzia comunali, attingendo alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi, in possesso di titolo idoneo a operare in tali servizi, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente (articolo 5, comma 8).
É prevista, altresì, la proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2023), della possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria.
Differiti, poi, al 31 marzo 2023, i termini per l'adozione del Piao (articolo 10, commi 11 bis e 11 ter). Per gli ienti locali vale quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del Dm 132/2022: in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, la scadenza per l'adozione del Piao è differita di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.
Inoltre, in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio, gli enti potranno, in attesa del Piao, aggiornare la sottosezione sul fabbisogno di personale per le assunzioni a tempo determinato necessarie al Pnrr e per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale.
In merito all'affidamento di incarichi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 39/2013 (incarichi amministrativi di vertice della regione; incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale), è previsto il conferimento per i componenti degli organi elettivi dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, in deroga al periodo di raffreddamento dei due anni successivi alla cessazione dell'incarico.

ENTI IN DIFFICOLTA' FINANZIARIE
Per questi enti ulteriori novità:
• il differimento al 30 giugno 2023 dei termini per la delibera dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale, per gli enti locali che hanno rinnovato gli organi elettivi nel 2022 (articolo 3 quater);
• per i Comuni sede di capoluogo di città metropolitana, con disavanzo pro capite superiore a euro 700, il cui accordo per il ripiano del disavanzo è sottoscritto fino al 31 gennaio 2023, il contributo relativo all'annualità 2022 sarà erogato successivamente all'ultima annualità (2042), previa verifica della realizzazione di risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo complessivamente erogato; per gli stessi enti è, poi, prorogata dal 15 giugno 2022 al 15 marzo 2023 la possibilità di proporre ai creditori la definizione transattiva del credito, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito in relazione all'anzianità dello stesso (articolo 3, comma 5 bis);
• esteso dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine utile alla rimodulazione dei piani di riequilibrio pluriennali dei Comuni coinvolti in accordi di risanamento (articolo 3, comma 10 quater);
•prorogati al 30 giugno 2023 i termini in materia di assunzioni programmate dagli enti in dissesto finanziario (articolo 1, comma 22 bis).

GESTIONE
É prorogato al 31 dicembre 2024 il periodo transitorio nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione dei medesimi aiuti.
Inoltre, in merito alla registrazione delle misure di aiuto non subordinate all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti il cui importo non è determinabile nei provvedimenti stessi, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali, sono giunte le seguenti proroghe dei termini per la registrazione in Rna:
• al 30 settembre 2023, dei termini con scadenza dal 22 giugno al 31 dicembre 2022 (data di entrata in vigore del dl 73/2022);
• al 1° marzo 2024 dei termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
• al 30 settembre 2024 dei termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024.