Incarichi gratuiti ai pensionati, doppio vincolo per i rimborsi spese
In nessun caso è possibile attribuire rimborsi forfettari
Complice anche l'emergenza epidemiologica, che di fatto sta limitando gli effetti benefici che la nuova disciplina sulle facoltà assunzionali, introdotta dal decreto «Crescita» avrebbe portato sugli organici degli enti locali, sempre più amministrazioni stanno ricorrendo all'utilizzo di incarichi gratuiti conferiti a soggetti in quiescenza, disciplinati dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 95/2012.
È fisiologico che la diffusione di queste forme di incarichi generi dubbi applicativi sulla corretta gestione, soprattutto per quegli enti che vi fanno ricorso per la prima volta.
La necessità di assicurare un'omogenea applicazione dell'istituto ha spinto il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito dell'iniziativa «Pareri chiari, in chiaro», a fornire alcuni chiarimenti. Con il parere DFP-0011681-P-22/02/2021 viene affrontata la delicata questione dei rimborsi delle spese per gli incarichi gratuiti conferiti a soggetti in quiescenza.
Un'amministrazione provinciale, che ha conferito un incarico gratuito a un soggetto in quiescenza, si è posta alcuni interrogativi sulle modalità di rimborso spese da riconoscere all'incaricato. In particolare ci si è chiesti se fosse legittimo riconoscere il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate e rendicontate, per i trasferimenti del soggetto incaricato dal proprio domicilio alla sede dell'ente e viceversa; e se, altresì, fosse possibile riconoscere i rimborsi per le eventuali missioni autorizzate per conto dell'ente.
Per i tecnici di palazzo Vidoni, la soluzione deve essere ricercata all'interno dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 95/2012 laddove è stabilito che «devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata». Il tenore letterale della disposizione consente quindi alle amministrazioni interessate di corrispondere i rimborsi spese in argomento, purché nel rispetto di due specifiche condizioni.
La prima attiene al limite dell'importo rimborsabile, per la cui determinazione compete a ogni singola amministrazione - sulla base di proprie valutazioni, ferma restando la compatibilità con i vincoli già previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica - determinare i limiti e i criteri di eleggibilità delle spese, sia in relazione alle singole voci ammissibili a rimborso che ai criteri a esse riferiti. In nessun caso è possibile
attribuire rimborsi forfettari.
La seconda condizione è riferita alla necessità che questi rimborsi siano rendicontati e quindi supportati dai relativi documenti attestanti gli importi e le circostanze in relazione alle quali si è determinata la spesa.
Da questo quadro, per il rimborso delle spese relative allo spostamento del soggetto incaricato dal proprio domicilio alla sede dell'ente, l'amministrazione dovrà valutare se prevedere questa tipologia di spesa come rimborsabile e i limiti entro cui possa avvenire il rimborso, anche in relazione alla frequenza con la quale gli spostamenti si verificano, all'effettiva distanza percorsa nonché alla possibilità di accedere prioritariamente ai mezzi di trasporto pubblico.
Infine, non sussistono preclusioni per il riconoscimento dei rimborsi per eventuali spese per l'espletamento di missioni purché siano preventivamente autorizzate, siano riferite ad attività effettuate per conto dell'ente e ci si attenga puntualmente al mandato dell'incarico.
A ogni modo, concludono i tecnici di palazzo Vidoni, compete sempre all'amministrazione, in autonomia e nell'esercizio delle proprie funzioni, la decisione da assumere in ordine alle modalità applicative delle norme interpretate.
La nota è inviata per conoscenza anche alla Ragioneria generale dello Stato, per acquisire il proprio orientamento in merito.