Incentivi Imu e Tari, fuori dall'accessorio ma non dalle spese di personale
Sono queste le conclusioni a cui giunge la Corte dei conti del Veneto
Gli incentivi destinati all'ufficio tributi per il recupero dell'Imu e della Tari rientrano nei limiti del contenimento della spesa di personale. Nonostante le somme siano chiaramente escluse dal tetto del trattamento accessorio stabilito dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, non si può dire altrettanto in merito al rispetto della media 2011/2013 o dell'anno 2008 delle spese di personale. Sono queste le conclusioni a cui giunge la Corte dei conti del Veneto n.177/2020.
L'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018 ha previsto che gli enti possano prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della Tari, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, sia destinato nella misura massima del 5 per cento al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente.
Le somme, ovviamente, devono transitare dal fondo delle risorse decentrate previsto dall'articolo 67 del contratto 21 maggio 2018 e, come noto, non appena si affrontano questi aspetti sorge la domanda se gli importi sono assoggettati alle diverse limitazioni in materia di spese di personale.
Nello specifico, sono due quelle a cui fare riferimento. La prima riguarda l'obbligo di rispettare ciascun anno il valore complessivo dell'importo del trattamento accessorio dell'anno 2016 come previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. Rispetto agli incentivi Imu e Tari, però, non ci sono dubbi in quanto la norma ne prevede espressamente l'esclusione.
Rimane l'altra disposizione, quella più importante: i commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 296/2006 prevedono che per ciascun esercizio i Comuni non debbano superare la spesa di personale rispettivamente della media 2011/2013 della medesima per i comuni sopra i 1.000 abitanti e dell'anno 2008 per gli altri enti locali. Anche in tale contesto, la giurisprudenza negli anni aveva evidenziato una serie di tipologie lavorative e di voci retributive da ritenersi escluse dalla limitazione e la Sezione Autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 16/2009 aveva affermato che le somme correlate ai precedenti incentivi Ici non erano da conteggiare per il tetto delle spese di personale. I magistrati del Veneto, però, nella deliberazione in esame concludono affermando che le somme stabilite dall'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018 non rientrano tra le ipotesi di esclusione dal rispetto del vincolo in base all'articolo 1, comma 557, essendo questi fondi finanziati da risorse proprie dell'ente, ovvero dal «maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento».