Incentivi tecnici, somme urgenze e anticipazioni di tesoreria: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Retroattività degli incentivi tecnici
Nel 2022, un ente ha adottato il regolamento previsto dall’articolo 113 del Dlgs 50/2016, e quindi avrebbe potuto applicare quanto previsto dal decreto legislativo ai lavori svolti successivamente alla su entrata in vigore, anche se approvato successivamente all’avvio dei lavori, purché le somme destinate agli incentivi per la progettazione fossero state accantonate e riguardassero lavori banditi mentre la normativa era in vigore. Tuttavia, l’ente ha deciso di limitare l’efficacia retroattiva del regolamento al 1° gennaio 2018, stabilendo che gli incentivi potessero essere applicati solo per i lavori svolti a partire dal 1° gennaio 2018, escludendo di fatto i lavori realizzati dal 19 aprile 2016 e il 31 dicembre 2017. In ogni caso, l’ente ha la facoltà di modificare il proprio regolamento, come previsto dalla normativa vigente, e decidere di estenderne l’applicabilità a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgs 50/2016. Una volta apportata questa modifica, sarà possibile erogare gli incentivi tecnici al personale dell’ente per i lavori effettuati tra il 19 aprile 2016 e il 31 dicembre 2017, ma tali incentivi dovranno essere inclusi nei vincoli di spesa relativi al trattamento accessorio, sempre che «le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo».
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 227/2024
Somme urgenze e iter contabile
Con riferimento alle somme urgenze il rinvio alle modalità previste dall’articolo 194, lettera e) del Dlgs 267/2000 (contenuto nell’articolo 191 del Dlgs 267/2000) per il riconoscimento non ha valenza esclusivamente procedimentale, ma anche sostanziale. Laddove l’iter procedurale seguito dall’amministrazione si sia svolto nell’ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, il riferimento alle “modalità” di perviste dall’articolo 194 lettera e) è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l’adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per prestazioni di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo, ovvero «all’immediata esecuzione di lavori o all’immediata acquisizione di servizi e forniture». In questo caso, l’utilitas per l’amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente: ciò in quanto tale modalità procedurale, sia pure derogatoria rispetto all’ordinaria gestione contabile, è stata estesa dal legislatore all’intera materia dei lavori di somma urgenza e di protezione civile, e delle altre prestazioni emergenziali individuate. Di conseguenza, laddove l’attività gestionale sia mantenuta entro l’alveo temporale segnato dalla legge, è giustificato il riconoscimento dell’utile d’impresa.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 110/2024
Utilizzo reiterato dell’anticipazione di tesoreria
L’anticipazione di tesoreria costituisce una forma di finanziamento a breve termine cui gli enti dovrebbero ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità. L’utilizzo di questo strumento ha carattere eccezionale e avviene nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento. Un ricorso costante dell’istituto dell’anticipazione di tesoreria è un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, espressione dell’incapacità dell’ente di far fronte, con le entrate ordinarie, ai pagamenti per la difficoltà di riscuotere le proprie entrate.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 229/2024
Legge di bilancio 2025, il contributo alla finanza pubblica degli enti locali
di Ortensio Fabozzi (*) - Rubrica a cura di Ancrel