Fisco e contabilità

Indennità agli amministratori, nessuna restituzione del contributo per gli enti che hanno fatto tagli

La legge di conversione del Milleproroghe è intervenuta sulla disciplina del contributo attribuito ai Comuni

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di Elena Masini

La legge di conversione del Dl 198/2022(Milleproroghe) è intervenuta sulla disciplina del contributo attribuito ai Comuni per finanziare gli aumenti delle indennità degli amministratori locali, previsto dalla legge 234/2021 (commi 586-587).

L'orientamento ministeriale
Con il comunicato del 9 gennaio 2023 il Ministero dell'interno aveva diramato le indicazioni per la rendicontazione del contributo ricevuto dagli enti nel 2022, precisando che coloro che avevano adottato delibere di riduzione volontaria delle indennità, erano tenute a rimborsare integralmente il contributo ricevuto. A tale orientamento era seguito un secondo comunicato in data 27 gennaio 2023 che, in rettifica di quanto precedentemente affermato, aveva riconosciuto in capo agli enti la possibilità di trattenere l'intero contributo anche nel caso siano state adottate deliberazioni di riduzione, parziale o totale, della misura piena dell'indennità prevista dalla normativa all'epoca vigente. Contestualmente è stata prorogata al 15 maggio 2023 il termine per l'invio della certificazione.

L'intervento normativo
L'articolo 1, comma 20-ter, del Dl 198/2022 stabilisce che «Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità». Dai lavori parlamentari si legge che la disposizione in commento introduce nell'ordinamento il medesimo chiarimento con norma di rango primario.

La portata applicativa della disposizione
In un contesto già complesso per le difficoltà applicative connesse sia all'incremento delle indennità, sia al calcolo del maggiore onere finanziato dal contributo, risulta necessario mettere a fuoco la portata della disposizione in commento. L'intento del legislatore non appare quello di consentire agli enti che nel 2022 non hanno utilizzato il contributo per effetto di decisioni di autoriduzione, di utilizzarlo nel 2023 aumentando le indennità fino a concorrenza dell'importo massimo previsto a regime dal 2024, quanto piuttosto di legittimare la rendicontazione del contributo qualora esso sia stato utilizzato per incrementare le indennità, senza tuttavia recuperare a carico del bilancio la riduzione in precedenza disposta. Un esempio aiuterà a capire meglio. Se, ad esempio, l'organo esecutivo di un ente aveva deciso la riduzione (ulteriore rispetto a quella prevista dalla legge 266/2005) del 30% delle indennità spettanti per legge, ma ha riconosciuto nel 2022 agli amministratori un incremento dei compensi di importo previsto in applicazione della legge 234/2021 almeno pari al contributo ricevuto, tale contributo può essere integralmente giustificato anche se l'indennità di base del 2021 è rimasta quella ridotta. Il confronto, in questo caso, deve essere sempre effettuato assumendo la composizione della giunta nel 2022 e calcolando il differenziale tra l'indennità (ridotta) attribuita nel 2021 con quella (sempre ridotta) attribuita nel 2022 per effetto delle nuove disposizioni. Tale differenziale rappresenta l'ammontare del contributo da giustificare al Ministero e da rimborsare in caso di mancato utilizzo. Gli enti non potranno trattenere l'importo non utilizzato per incrementare le indennità del 2023. Allo stesso modo dovranno rimborsare il contributo gli enti che non lo hanno utilizzato integralmente per effetto delle riduzioni connesse allo status degli amministratori ovvero alla composizione della giunta stessa. La norma ha una validità temporale fino al 31 dicembre 2023. Dal 2024 cessano gli effetti della disposizione del Dl 198/2022 e sarà da capire se condizione per evitare di restituire il contributo sarà quella di adeguare le indennità agli importi previsti dalla legge 234/2021.

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