Urbanistica

La chiusura di una veranda richiede il permesso di costruire

La struttura stabile e la modifica permanente dell'edificio fanno si che per la veranda non basti una scia

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di Pippo Sciscioli

La chiusura della veranda di un edificio costituisce ampliamento volumetrico, qualificabile ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera e) del dpr 380/01 come nuova costruzione, realizzabile unicamente con permesso di costruire o scia alternativa, efficace dopo 30 giorni dalla presentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia.

Si tratta, infatti, di una struttura fissa, che produce una trasformazione permanente ed irreversibile dell'edificio, dotata di una sua propria autonomia e dunque non costituente pertinenza.

Questo, a prescindere dai materiali utilizzati per la sua realizzazione.

La sentenza 1976/2021 del Tar Calabria sezione di Catanzaro contribuisce a fare chiarezza a proposito di un intervento comune e frequente (erroneamente ritenuto minore) nel settore dell'edilizia, quale appunto la veranda.

Secondo i giudici amministrativi, essa non può essere qualificata come semplice pertinenza in senso urbanistico, realizzabile con titolo edilizio semplificato, in quanto si configura come nuovo locale autonomamente utilizzabile, che si unisce ad un precedente fabbricato di cui modifica la sagoma, il prospetto, il volume e la superficie.

La veranda spesso si presenta come struttura fissa, ancorata stabilmente al suolo, inglobata all'edificio originario mediante la chiusura di una parte o di tutto il balcone.

Secondo il consolidamento giurisprudenziale, il Tar Catanzaro rimarca la neutralità della natura dei materiali utilizzati, potendo essi consistere anche in una struttura leggera di alluminio anodizzato avvitato alla muratura esistente del corpo di fabbrica.

Ciò che conta, ai fini della sua corretta qualificazione giuridica, è la funzione cui la veranda assolve stabilmente e la trasformazione permanente arrecata all'edificio.

Ne consegue che non è sufficiente la presentazione di una semplice Scia (articolo 22 dpr 380/01) bensì il rilascio del permesso di costruire o il deposito della Scia in alternativa al permesso di costruire (articolo 23 dpr 380/01), che spiega efficacia non immediatamente ma decorso il termine di trenta giorni dalla sua presentazione.

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