Fisco e contabilità

La delibera consiliare di revoca del revisore dei conti deve basarsi sull'accertamento di gravi inadempienze

É illegittima nel caso si tratti, invece, di (banali) questioni inerenti le formalità essenziali dei documenti contabili

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di Ulderico Izzo

Il Tar per la Puglia, con la sentenza n. 1282/2022, ha statuito il principio di diritto in base al quale la delibera di revoca dell'incarico di revisore dei conti è legittima solo se basata su gravi inadempienze e non su banali questioni inerenti le formalità essenziali dei documenti contabili, contrastanti apprezzamenti contabili tra gli uffici comunali finanziari e i pareri del revisore, altre (pretese) disomogeneità di valutazione e lamentati (presunti) intralci alla spedita azione amministrativa.

Il fatto
Dinanzi al Tar pugliese ha proposto ricorso il revisore dei conti di un Comune del foggiano, destinatario della delibera consiliare con cui la massima assise cittadine dispone la revoca dell'incarico di revisore dei conti e la contestuale nomina del nuovo organo di controllo.
Il giudice del capoluogo pugliese ha accolto il ricorso ritenendo l'atto consiliare privo di motivazione, nel senso che non si basa sul reale accertamento di gravi irregolarità da parte del revisore dei conti, ma solo su banali motivi attinenti a questioni formali e non sostanziali.

La decisione
Il collegio, dopo aver richiamato tutto il il quadro normativo di riferimento, e in particolare l'articolo 239 del Tuel, ha constatato che gli addebiti mossi all'organo di revisione legale non costituiscono affatto inadempimenti, bensì l'esplicazione di una diligente attività di sindacato, nell'autonomia e indipendenza dell'organo di revisione, nei confronti dell'attività svolta dal Comune. A riprova del corretto operato, la della Corte dei conti per la Puglia, ha accertato irregolarità contabili e criticità, già indicate dal revisore, e ha raccomandato al Comune sia di attenersi a comportamenti conformi a una sana gestione finanziaria e di porre in essere azioni volte a superare le evidenziate criticità, sia di preservare una corretta gestione finanziaria e contabile, riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificare la corretta applicazione della normativa inerente ai profili rilevati.
La sentenza conferma che, è pur vero il revisore dei conti deve collaborare con il consiglio comunale, ma questi laddove intenda adottare un provvedimento di revoca non può statuire con un atto che si riduce ad un coacervo di addebiti infondati, oltreché alla indicazione di fatti pretestuosi e irrilevanti, inidonei a giustificare la revoca dell'incarico.

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